Sentenza n. 366/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Toscolano Maderno dell’8 novembre 2022 che opponeva diniego al rilascio di permesso di costruire in sanatoria; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, se del caso, l'art. 32.b delle NTA del PGT vigente, l'art. 51 delle NTA del PGT adottato e la deliberazione del Consiglio Comunale 10 aprile 2017 n. 4;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile interessato da lavori di ristrutturazione assentiti con permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, ha impugnato il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 32.B delle NTA del PGT vigente, dell'art. 51 delle NTA del PGT adottato, degli artt. 59 e seguenti della legge regionale n. 12/2005 e della deliberazione consiliare n. 4 del 2017, nonché eccesso di potere per falsa motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che le opere abusive fossero di scarsa rilevanza e che l'area fosse di fatto deruralizzata, sicché non vi sarebbero stati ostacoli alla sanatoria. In via subordinata ha impugnato gli atti presupposti, incluso il PGT e la deliberazione consiliare n. 4 del 2017, deducendo violazione degli artt. 59 e seguenti della legge regionale n. 12/2005, falsa motivazione e contraddittorietà, nell'ipotesi in cui il diniego fosse stato ritenuto conforme agli strumenti urbanistici. Il Comune ha eccepito anche la tardività del secondo motivo, contestandone comunque la fondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione di parziale irricevibilità perché i motivi erano comunque infondati. Il Collegio ha ritenuto che la destinazione agricola impressa dagli strumenti urbanistici costituisca una scelta di indirizzo politico-amministrativo e pianificatorio, non modificabile sulla base di iniziative individuali del proprietario. La qualificazione agricola di un'area non coincide necessariamente con l'effettivo uso agricolo del terreno: essa può perseguire anche finalità di contenimento dell'edificazione, conservazione degli spazi liberi, tutela ambientale e mantenimento dell'equilibrio tra aree edificate e non edificate. Pertanto, la mancata utilizzazione agricola concreta dell'area e la presenza di edifici residenziali non escludono la permanenza della destinazione agricola. L'edificabilità in zona agricola è ammessa soltanto nei casi previsti dagli strumenti pianificatori e previa autorizzazione amministrativa; la scarsa rilevanza delle opere e la cosiddetta deruralizzazione di fatto non consentono di superare i limiti urbanistici. Il TAR ha inoltre escluso l'illegittimità degli strumenti urbanistici, rilevando che le scelte di pianificazione sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo in presenza di errori di fatto o abnormi illogicità, non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 32.B NTA del PGT vigente
La disposizione è stata applicata quale disciplina urbanistica della destinazione agricola dell'area; il diniego è stato ritenuto conforme ai relativi limiti edificatori.
art. 51 NTA del PGT adottato
La disposizione è stata considerata tra le norme urbanistiche rilevanti per la destinazione agricola dell'area e per la legittimità del diniego.
artt. 59 e seguenti l.r. Lombardia n. 12/2005
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il ricorso è stato respinto; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il Collegio ha richiamato la disposizione per fare propri i principi affermati in precedenti pronunce richiamate nella motivazione.
Massime di principio
- La destinazione agricola stabilita dagli strumenti urbanistici può perseguire non solo finalità di tutela della produzione agricola, ma anche obiettivi di contenimento dell'edificazione, conservazione degli spazi liberi, tutela ambientale e mantenimento dell'equilibrio tra aree edificate e non edificate.
- La concreta mancata utilizzazione agricola di un terreno non determina, di per sé, il venir meno della sua destinazione urbanistica agricola; tale destinazione può conservare una funzione negativa di impedimento dell'ulteriore edificazione anche quando siano presenti edifici residenziali.
- L'edificabilità in zona agricola è ammessa esclusivamente nei casi previsti dagli strumenti urbanistici e previa autorizzazione dell'amministrazione; la deruralizzazione di fatto dell'area o la modesta rilevanza delle opere non consentono di eludere i limiti pianificatori.
- Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di errori di fatto o di manifesta e abnorme illogicità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
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