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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23960/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla società fornitrice di pellami, poi in concordato preventivo e in liquidazione, contro una banca e il suo direttore di filiale. La domanda si fondava su condotte già accertate in sede penale: il direttore di filiale, in concorso con l’amministratore della società debitrice, aveva favorito operazioni di distrazione e occultamento di somme derivanti dalla vendita dei pellami forniti dalla creditrice. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra quei fatti e il danno patito dalla creditrice e aveva liquidato un risarcimento di Euro 1.500.000, oltre interessi. La Corte d’appello ha invece riformato, ritenendo non provato che la perdita economica lamentata fosse conseguenza diretta dell’attività distrattiva e che, senza tale attività, il debito sarebbe stato sicuramente soddisfatto o che la decozione della debitrice non si sarebbe verificata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 651 ss. c.p.p., sostenendo che il giudicato penale vincolasse il giudice civile sull’an debeatur e sul nesso causale; 2) violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2697 c.c. e omessa valutazione di fatto decisivo, per la ritenuta impossibilità di liquidare equitativamente il danno; 3) violazione degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., per la mancata liquidazione del danno non patrimoniale in favore della persona giuridica; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014, contro la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la sentenza penale di condanna generica al risarcimento, anche se resa in un procedimento poi definito per prescrizione, vincola il giudice civile solo quanto all’accertamento del fatto-reato e del danno evento, ma non esonera la parte dall’allegare e provare, nel giudizio civile, le conseguenze pregiudizievoli concretamente subite e il nesso di causalità giuridica tra fatto e danno. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte d’appello non fosse apparente, illogica o contraddittoria, perché aveva esaminato gli elementi istruttori e correttamente concluso che mancava la prova del nesso causale tra la condotta distrattiva e la perdita economica lamentata, sicché non era possibile procedere a liquidazione equitativa. È stato respinto anche il motivo sul danno non patrimoniale, non essendo stata dimostrata una base autonoma per riconoscerlo, e quello sulle spese, ritenendo adeguata la compensazione fondata sulla oggettiva difficoltà degli accertamenti fattuali. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra tutte le parti che hanno svolto attività in Cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non è sindacabile il mero difetto di sufficienza della motivazione

  • artt. 651 ss. c.p.p.

    la sentenza penale può spiegare effetti vincolanti nel civile nei limiti dell’accertamento dei fatti materiali e della pronuncia di condanna generica, ma non impedisce l’autonomo accertamento civile del danno conseguenza e del nesso causale giuridico

  • art. 539 c.p.p.

    la condanna generica e la liquidazione separata del danno comportano un vincolo solo sull’an e non sul quantum delle conseguenze pregiudizievoli

  • art. 578 c.p.p.

    anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, la pronuncia sulle statuizioni civili conserva efficacia nei limiti propri del giudicato penale

  • art. 278 c.p.c.

    richiamato in via analogica per descrivere la condanna generica e la successiva liquidazione del danno nel giudizio civile

  • art. 1223 c.c.

    nel giudizio civile occorre verificare il nesso di causalità giuridica tra fatto e conseguenze dannose risarcibili

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova, almeno nei suoi elementi essenziali, del danno e del pregiudizio risarcibile

  • art. 1227 c.c.

    richiamato tra le norme sulla causalità e sulla riduzione del danno, ma senza specifica applicazione autonoma nella decisione

  • art. 2697 c.c.

    la parte danneggiata deve fornire gli elementi probatori di cui può ragionevolmente disporre per consentire la liquidazione del danno

  • art. 2059 c.c.

    il danno non patrimoniale non è riconoscibile in via automatica, dovendo essere allegato e provato nei suoi presupposti

  • art. 185 c.p.

    il reato può fondare il risarcimento anche del danno non patrimoniale, ma sempre nei limiti della prova del pregiudizio

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza regola le spese, salvo una motivata compensazione

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione è legittima se sorretta da specifiche circostanze della controversia, esplicitamente indicate in motivazione

  • d.m. 55/2014

    richiamato solo per la doglianza sulle spese, senza autonoma ratio decisoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La sentenza penale di condanna generica al risarcimento produce nel giudizio civile un effetto vincolante limitato all’accertamento del fatto dannoso e della responsabilità in linea generale, ma non esime il danneggiato dall’onere di provare le conseguenze pregiudizievoli concrete e il nesso causale tra fatto e danno risarcibile.
  • Quando il giudice di merito esclude la prova del nesso causale tra la condotta illecita e la perdita lamentata, la liquidazione equitativa del danno non può essere utilizzata per supplire integralmente alla mancanza di prova dei presupposti essenziali del pregiudizio.
  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione, nei ricorsi successivi alla riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è ristretto alle sole anomalie motivazionali radicali; non è consentita una nuova valutazione del merito o della sufficienza del ragionamento probatorio.
  • Il danno non patrimoniale non si presume per il solo fatto della commissione di un reato contro una persona giuridica, ma richiede un autonomo accertamento dei suoi presupposti.
  • La compensazione delle spese processuali è legittima se il giudice indica specifiche circostanze della controversia, come la particolare difficoltà degli accertamenti in fatto, che rendano non agevole la preventiva valutazione delle rispettive ragioni.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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