Sentenza n. 4464/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 2413/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2413/2025, che aveva ordinato l’accredito sulla carta del docente di euro 1.500 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, lamentando l’inadempimento della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2413/2025, pubblicata il 22 maggio 2025 e notificata al Ministero il 23 maggio 2025 come titolo esecutivo, sulla quale si era formato il giudicato. La sentenza riconosceva il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 1.500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito l’accredito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto procedibile, perché tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il TAR ha precisato che tale termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore: la nozione di titolo esecutivo attiene all’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, mentre la spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. è distinta e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria. Nel merito, accertato il mancato adempimento del giudicato, il ricorso è stato accolto: il Ministero deve eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni; non è previsto compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Consequentemente, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c., nel senso che il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del “titolo esecutivo” (sentenza dotata di attestazione di conformità) presso la sede del debitore (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309).
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione decorre dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo, identificato nella sentenza dotata di attestazione di conformità, e non dipende dalla spedizione in forma esecutiva.
art. 474 c.p.c.
Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.
Ai fini dell’art. 14 d.l. 669/1996, titolo esecutivo è l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all'art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria.
La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo e, a seguito delle modifiche richiamate dal giudice, non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
art. 114 c.p.a.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Accertato il mancato adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e adotta le misure necessarie a ottenere l’esecuzione, fissando un termine e nominando un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.
Massime di principio
- Ai fini del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, il titolo esecutivo è l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; il termine decorre dalla notifica del titolo presso la sede del debitore e non richiede la spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.
- Quando l’amministrazione non esegue un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività può essere attivata dal creditore dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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