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Ordinanza

Ordinanza n. 11212/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202211145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la persistenza dell'interesse alla decisione, il deposito del fascicolo procedimentale da parte dell'Amministrazione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito il giudizio. Ha accertato la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa, rilevando che il Ministero dell'Interno aveva depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che non erano state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Considerato che la causa rientra tra quelle suscettibili di trattazione nelle udienze di smaltimento dell'arretrato e che il differimento sarebbe incompatibile con gli impegni PNRR e con il divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a., il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione e fissazione dell'udienza di smaltimento. Disposte inoltre la trasmissione alla Segreteria per gli adempimenti e l'oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    L'Amministrazione resistente deve depositare il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato; nel caso concreto il TAR ha rilevato che tale deposito era stato effettuato.

  • art. 72-bis c.p.a.

    divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”

    Il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, è richiamato quale ragione per procedere alla calendarizzazione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”

    La disposizione è richiamata insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di calendarizzare il giudizio per l'udienza di smaltimento.
  • Quando l'interesse al ricorso persiste, il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'Amministrazione e non risultano ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire ancora il giudizio.
  • Il divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, deve essere considerato nell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, anche in relazione agli impegni assunti nell'ambito del PNRR.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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