Cassazione Penale, Sentenza n. 26024/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro sostenendo, in sintesi: (i) errata qualificazione della condotta come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., in quanto la somma era pervenuta per errore di bonifico e l'elemento oggettivo non fosse integrato dalla mera "interversione del possesso" senza specifica destinazione di scopo; la condotta avrebbe potuto eventualmente rientrare nell'art. 647 (ora depenalizzato) o nell'art. 647/647-1, non nell'art. 646; (ii) inesistenza del delitto di furto (art. 624 c.p.) perché mancava la sottrazione che elimini il potere materiale del proprietario; (iii) conseguente impossibilità di configurare l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) per difetto del reato presupposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito gli altri motivi. Ha richiamato il principio secondo cui l'appropriazione di denaro per errore rientra nella fattispecie speciale dell'art. 647, comma 1, n. 3 c.p. (appropriazione di cose ricevute per errore), norma oggi depenalizzata dal d.lgs. n. 7/2016. Poiché la condotta contestata va qualificata come appropriazione per errore (art. 647 n.3), manca il fumus del reato di appropriazione indebita e quindi anche il reato presupposto dell'autoriciclaggio; conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, revocato i sequestri del G.I.P. di Bologna (03/10/2024, 26/11/2024, 10/02/2025) e disposto la restituzione delle somme all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Rilevata come norma generale ma non applicabile al caso di somme pervenute per errore quando la fattispecie speciale dell'art. 647 n.3 è riferibile; il Tribunale aveva erroneamente ritenuto integrato l'elemento materiale richiamando la genericità del possesso
art. 647, comma 1, n. 3 cod. pen. (appropriazione di cose ricevute per errore)
art. 647, comma 1, n. 3 cod. pen.
La Corte afferma che l'appropriazione di denaro ricevuto per errore rientra in questa fattispecie speciale; tale norma è stata invocata per qualificare il fatto come appropriazione per errore (oggi depenalizzata)
d.lgs. 15/01/2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. e) (depenalizzazione)
d.lgs. n. 7 del 15/01/2016, art. 1, comma 1, lett. e)
La disposizione ha depenalizzato la fattispecie di cui all'art. 647 c.p. richiamata dalla Corte, con conseguente mancanza di rilevanza penale per la condotta qualificata come appropriazione per errore
art. 624 cod. pen. (furto)
Richiamato nel ricorso come norma per la quale manca l'elemento della sottrazione rilevante (eliminazione del potere materiale del proprietario); la Corte ha ritenuto assorbiti tali motivi dopo aver deciso sul primo punto
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
La sua configurabilità dipende dalla sussistenza di un reato presupposto; la Corte ha escluso la sussistenza dell'appropriazione indebita (reato presupposto) e quindi ha escluso l'autoriciclaggio
art. 316 cod. pen. (richiamato in motivazione comparativa)
Menziionato nella motivazione come riferimento alla previsione dell'appropriazione di denaro in altre norme, ma la Corte sottolinea che il termine 'cose' dell'art. 647 comprende anche il denaro
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiesto per i limiti della motivazione del ricorso (motivazione ridotta ai sensi dell'articolo) e rispettato nelle parti riprodotte
art. 626 cod. proc. pen. (comunicazioni alla Procura generale)
Disposto in dispositivo per inviare immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza
Massime di principio
- Se una somma di denaro è accreditata per errore su un conto, la fattispecie più aderente può essere l'appropriazione di cose ricevute per errore (art. 647 n.3), ossia la normativa speciale rispetto all'appropriazione indebita (art. 646).
- Quando la norma speciale è stata depenalizzata (come l'art. 647 n.3 per effetto del d.lgs. n.7/2016), la qualificazione del fatto come appropriazione per errore può escludere rilevanza penale e quindi l'esistenza di reati presupposti per contestazioni successive (es. autoriciclaggio).
- Per configurare l'appropriazione indebita di denaro occorre dimostrare la violazione della specifica destinazione impressa dal proprietario al momento della consegna/trasferimento; la mera disponibilità o trasferimento per errore non è sufficiente se manca la volontà e la causa del disponente.
- Il furto (art. 624 c.p.) richiede la sottrazione che elimini il potere materiale del proprietario: non ogni comportamento di trattenimento di somme indebite integra tale fattispecie.
- L'autoriciclaggio richiede un reato presupposto ben configurato; se il fatto che avrebbe costituito il presupposto viene qualificato come comportamento depenalizzato o non integrato, l'accusa di autoriciclaggio non regge.
- In presenza di accrediti bancari per errore è prudente: denunciare l'errore alla banca, non disporre delle somme e collaborare alle attività di rettifica per ridurre il rischio di responsabilità penale.
- Nei provvedimenti cautelari (sequestri) la sussistenza del fumus del reato è essenziale; una corretta qualificazione giuridica dei fatti può portare alla revoca dei sequestri e alla restituzione delle somme.
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