Cassazione Penale, Sentenza n. 35825/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il divieto, disposto dall'Istituto penitenziario e confermato dai giudici di merito, di consegnare brevi manu al proprio difensore, durante i colloqui visivi, documentazione inerente i procedimenti a suo carico (es. documenti sanitari, richieste mod. 303). Turiano contestava l'applicazione della procedura prevista dalla circolare del DAP del 02/10/2017 (art. 16.4), che richiede un'apposita dichiarazione indicante il procedimento a cui si riferisce la documentazione; lamentava che molti documenti non riportavano il numero RGNR o SIUS e che ciò pregiudicava l'esercizio del diritto di difesa. In cassazione deduceva violazione di legge (artt. 35-bis, 69 e 41-bis ord. pen.; artt. 2, 3, 25, 111 Cost.; artt. 3 e 6 CEDU; disp. att. art. 35 cod. proc. pen.), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed errata interpretazione della circolare DAP, chiedendo la corretta applicazione delle modalità di consegna della documentazione al difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che il ricorrente non ha allegato una lesione concreta e verificabile di un diritto in un caso specifico, ma ha chiesto l'affermazione di un principio generale "anche per il futuro". Per tali ragioni la Corte non ha esaminato nel merito la questione né enunciato d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Norma richiamata per inquadrare il regime differenziato cui è sottoposto il detenuto; usata a titolo descrittivo del contesto restrittivo della detenzione
art. 35-bis ord. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme di riferimento, probabilmente in relazione a garanzie procedurali del detenuto; la Corte non ha però esaminato la presunta violazione nel merito
art. 69 ord. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme pertinenti; non è stata resa una specifica interpretazione sostanziale dalla Corte per via dell'inammissibilità
Costituzione, artt. 2, 3, 25, 111
Richiamati per ragioni di garanzia dei diritti fondamentali (dignità, uguaglianza, tutela giurisdizionale e diritto di difesa); la Corte non è entrata nel merito dell'eventuale violazione concreta
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 3 e 6
Art. 6 richiamato in relazione al diritto a un processo equo; l'eventuale violazione è stata sollevata ma non valutata per difetto di interesse
Disp. att. cod. proc. pen., art. 35
Richiamato tra le norme processuali pertinenti; non è stata fornita un'interpretazione applicativa da parte della Corte a causa dell'inammissibilità
Circolare DAP 02/10/2017, art. 16.4
la consegna di atti e documenti giudiziari e/o processuali dal difensore al detenuto, e viceversa, in occasione degli incontri visivi, sia accompagnato da apposita dichiarazione nella quale viene indicato il procedimento a cui si riferisce la documentazione
La circolare è stata considerata dalla Corte di merito come correttamente applicata dall'Istituto: la procedura impone che la consegna sia accompagnata dall'indicazione del procedimento di riferimento; il ricorrente contestava l'interpretazione e l'applicazione pratica quando i documenti mancavano di numerazione identificativa
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, sent. n. 3431/1995)
Principio sul requisito dell'interesse all'impugnazione: l'appello/ricorso deve mirare all'eliminazione di una lesione attuale e concreta di un diritto dell'impugnante, non all'enunciazione di principi astratti
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, sent. n. 6624/2011)
Principio secondo cui la Corte di cassazione, quando dichiara inammissibile un ricorso, non può enunciare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge nel processo penale
Massime di principio
- Per impugnare con successo l'applicazione di una procedura carceraria occorre dimostrare una lesione concreta e verificabile di un diritto nel caso specifico; l'enunciazione di un principio generale "per il futuro" è insufficiente a fondare l'interesse all'impugnazione
- Le circolari amministrative (es. DAP 02/10/2017) possono legittimamente prevedere modalità operative (es. dichiarazione che indichi il procedimento) per la consegna di documenti tra detenuto e difensore; la loro applicazione può essere contestata ma la contestazione deve riferirsi a un atto concreto
- Se i documenti mancano di numerazione identificativa (RGNR/SIUS) è opportuno documentare specificamente l'episodio di rifiuto o impedimento (data, nominativi, rifiuto scritto) e proporre ricorso motivato sul singolo diniego, ovvero richiedere al Magistrato di sorveglianza intervento ordinatorio nel caso specifico
- Prima di impugnare in cassazione, usare i rimedi di merito (reclamo al Magistrato di sorveglianza, ricorso al Tribunale di sorveglianza) focalizzandosi su fatti ed elementi probatori concreti che dimostrino il pregiudizio al diritto di difesa
- Quando si contesta l'interpretazione di una circolare amministrativa, è utile produrre soluzioni alternative e misure idonee (es. invio tramite posta raccomandata con ricevuta, protocollazione interna, indicazione di altri identificativi del procedimento) per mostrare la ragionevolezza della richiesta e l'assenza di rischi per la sicurezza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35703/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35704/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35705/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35706/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35707/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35711/2024 del 24/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →