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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29569/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la domanda di applicazione del vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna per detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: una del 16.9.2021 per un fatto commesso il 29.4.2021 e una del 14.10.2022. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione valorizzando, da un lato, la distanza temporale di circa diciotto mesi tra i due episodi e, dall'altro, il fatto che la qualità di assuntore di cocaina non integrasse la tossicodipendenza richiesta dall'art. 671 c.p.p., ritenendo quindi la reiterazione dei reati espressione di una scelta di vita, corroborata anche da una precedente condanna del 2020. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva quattro censure: erronea interpretazione del concetto di tossicodipendenza; omesso esame di ulteriori indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso, avendo il giudice considerato solo il dato temporale; violazione dell'art. 81 c.p. per avere confuso continuazione e abitualità/scelta di vita; vizio di motivazione per non avere applicato correttamente i criteri giurisprudenziali sull'identità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla distanza temporale tra i reati si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che il ricorrente non avesse confutato l'argomento ritenuto assorbente dal giudice dell'esecuzione, cioè la significativa distanza temporale tra gli episodi, idonea a escludere l'autonomia di una ideazione unitaria. Ha reputato generici e confusi i motivi relativi alla pretesa confusione tra continuazione e abitualità, nonché non decisiva la censura sullo iato temporale rispetto ai precedenti. Quanto al tema della tossicodipendenza, la Corte ha ribadito la distinzione tra tossicomania, mera dipendenza psichica, e tossicodipendenza, intesa come assuefazione cronica, osservando che l'art. 671 c.p.p. richiede la seconda condizione e che il mero assuntore di cocaina non vi rientra; anche su questo punto il ricorrente si era limitato a invocare un'equiparazione priva di specifici argomenti critici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    condizione di tossicodipendenza

    L'applicazione della continuazione in sede esecutiva richiede la condizione di tossicodipendenza; la mera qualità di assuntore di cocaina non è sufficiente.

  • art. 81 c.p.

    Il vincolo della continuazione presuppone un'ideazione unitaria a monte e non può essere confuso con la mera abitualità o con una scelta di vita criminale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice dei due reati oggetto delle sentenze di condanna per cui era richiesta la continuazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale all'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione volto al riconoscimento della continuazione tra più sentenze irrevocabili, il ricorrente deve offrire elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; la mera prospettazione di una diversa lettura dei dati fattuali, in particolare della distanza temporale tra i reati, non è sufficiente in cassazione.
  • La distanza temporale significativa tra i fatti può essere valorizzata dal giudice dell'esecuzione come indice di autonomia deliberativa e di esclusione di un progetto criminoso unitario, specie se non confutata da elementi specifici contrari.
  • Ai fini dell'art. 671 c.p.p., la condizione rilevante è la tossicodipendenza in senso tecnico, non la semplice tossicomania o il mero uso/assunzione di cocaina; il richiedente deve quindi provare una vera assuefazione cronica.
  • La continuazione non coincide con l'abitualità delittuosa o con una "scelta di vita" criminale: perché operi il vincolo ex art. 81 c.p. occorre una ideazione unitaria originaria che comprenda i diversi reati come espressione di un medesimo programma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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