Ordinanza n. 526/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Questore di Firenze di Firenze Prot/-OMISSIS- del 3.6.2026, notificato in data 3.6.2026, con il quale veniva rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Firenze che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. Il giudice ha rilevato che le questioni giuridiche e fattuali necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito; ha inoltre considerato che l'atto impedisce, nella sostanza, la permanenza della ricorrente sul territorio nazionale e la prosecuzione della sua attività formativa in Italia, senza che emergano profili di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nelle more della definizione del giudizio di merito. Il fumus boni iuris non è stato definito in via compiuta, poiché le questioni giuridiche e fattuali sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito. Il periculum in mora è stato ravvisato nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'impossibilità di permanere in Italia e di proseguire l'attività formativa, in assenza di profili di pericolosità sociale. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 9 marzo 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei soggetti indicati negli atti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni giuridiche e fattuali richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame compiuto alla fase di merito e accordare comunque la tutela interinale ove sussista un pregiudizio grave e irreparabile.
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può integrare un periculum in mora grave e irreparabile quando impedisca la permanenza dello straniero sul territorio nazionale e la prosecuzione di un'attività formativa, soprattutto se dagli atti non emergono profili di pericolosità sociale.
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