Cassazione Penale, Ordinanza n. 21922/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., applicando all'imputato la pena concordata tra le parti. L'imputato ha ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha lamentato che la Corte territoriale non avesse indicato le ragioni per le quali non aveva applicato l'art. 129 c.p.p., cioè non avesse esplicitato i motivi dell'eventuale esclusione di una causa di proscioglimento immediata. Il ricorso è stato ritenuto generico e riferito a un motivo non consentito nel perimetro del concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili i motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; invece non sono ammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi connessi alla pena applicata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai suoi sensi è censurabile in cassazione solo entro limiti ristretti, non includendo doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
la Corte ribadisce che la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., se il motivo è estraneo al perimetro consentito.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
precedente richiamato per il principio secondo cui, nel concordato in appello, sono ammissibili solo le censure sulla volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sull'art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestazioni che investano la formazione del consenso, la validità dell'adesione del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto al concordato; non può essere utilizzato per riproporre questioni già rinunciate.
- La mancata esplicita valutazione dell'art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un motivo deducibile in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., quando la censura si traduca in una doglianza estranea ai limiti del rito concordato.
- Quando il ricorso è formulato in modo generico e apodittico e deduce un motivo non consentito dal tipo di definizione del giudizio, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisata una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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