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Sentenza

Sentenza n. 11090/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del giudizio di inidoneità formulato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica del 15 aprile 2025 (espresso dalla Commissione medica di seconda istanza di cui all'art. 107, comma 4, d.lgs. n. 443/1992) e del conseguente provvedimento di non idoneità con il quale è stata formalizzata l’esclusione della ricorrente dal «concorso pubblico, per la copertura di complessivi 2568 posti di Allievo Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria » recante la seguente motivazione «Alterazione del visus (visus naturale OD 10/10 e OS 6/10 non correggibili a 10/10 con correzione massima di una diottria), ai sensi dell’art. 12, comma 6, lett. “c” del bando di concorso del 6 marzo 2024 pubblicato sul portale del reclutamento il 11 marzo 2024» e di tutti gli atti prodromici e collegati; - della graduatoria di merito dei candidati categoria donna e del decreto di approvazione del 12 maggio 2025 per scorrimento degli idonei, della suddetta procedura, nella parte in cui non risulta il collocamento della ricorrente, ovvero risulti comunque lesivo dell’interesse della medesima; - del bando di concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 2568 (1926 uomini; 642 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con p.D.G. 6 marzo 2024, pubblicato sul portale unico del reclutamento inpa.gov.it in data 11 marzo 2024; - dell’elenco anonimo contenente l’avviso degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico per titoli ed esami a 2568 posti di Allievo Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria e del relativo avviso, dei verbali e degli allegati, laddove, viene individuata la ricorrente con l’identificativo ID DOMANDA -OMISSIS-; - del decreto del 27 gennaio 2025 di nomina della Commissione per gli accertamenti psicofisici di seconda istanza dei candidati al predetto concorso pubblico, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche; - dell’art. 12 comma 10 del bando di concorso, dove dispone che il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso e del decreto motivato del Direttore Generale del personale; - della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale e in particolare degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale verbale di visita medica oculistica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria, nonché, ove occorra e per quanto di ragione, del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di cui all'art. 107, comma 4, D.L.vo n. 443/1992, in sede di accertamenti psico-fisici di prima istanza, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea; - ove occorra e per quanto di ragione, del DPR 17 dicembre 2015, n. 207: regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per la copertura di 2568 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 11 marzo 2024 pubblicato sul portale unico”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 12, comma 10, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso della Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale”. - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 12, comma 6, lettera c) del bando di concorso, nella parte in cui prevede quali requisiti fisici: “visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5 /10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhi o per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni consequenziale statuizione e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202506164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, motivati dal deficit del visus

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza, nonché gli atti collegati, chiedendo l’accertamento del diritto a essere dichiarata idonea, la riammissione alle successive fasi concorsuali e, subordinatamente, il risarcimento del danno. Ha dedotto la falsa applicazione della disciplina legislativa e della lex specialis sui requisiti visivi, la violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento ed erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà e irrazionalità. In particolare, ha sostenuto che il giudizio della Commissione fosse smentito da una visita oculistica effettuata circa un mese dopo presso un’azienda sanitaria locale, dalla quale sarebbe risultato un visus naturale di 10/10 in entrambi gli occhi. Ha inoltre contestato l’imparzialità della Commissione di seconda istanza, composta da dirigenti medici appartenenti alla Polizia di Stato, con la presenza di un Commissario Capo della Polizia Penitenziaria quale segretario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso in quanto infondato. Ha ritenuto che la valutazione dell’idoneità fisica sia irripetibile, poiché l’idoneità o l’inidoneità rilevano con riferimento alle condizioni del candidato nel momento in cui viene sottoposto all’accertamento concorsuale. La diversa risultanza della visita oculistica effettuata circa un mese dopo non dimostra sviamento, difetto di istruttoria o erroneità del giudizio amministrativo, ma può riflettere una diversa e mutevole condizione clinica, anche eventualmente conseguente a interventi di riduzione del deficit visivo. È stata respinta anche la censura relativa alla composizione della Commissione: l’appartenenza dei medici alla Polizia di Stato, corpo di polizia diverso da quello cui si riferisce il concorso, è stata ritenuta idonea a garantire l’imparzialità; la nomina di un Commissario Capo della Polizia Penitenziaria come segretario è stata considerata irrilevante ai fini dei giudizi tecnici della Commissione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 122 d.lgs. 443/1992

    La ricorrente ne ha dedotto la falsa applicazione con riferimento ai requisiti di idoneità, ma il TAR ha ritenuto legittimo il giudizio tecnico di non idoneità.

  • art. 107, comma 4, d.lgs. 443/1992

    Disciplina la Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di seconda istanza, il cui giudizio è stato ritenuto legittimo.

  • art. 12, comma 6, lett. c), del bando di concorso

    visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio o per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione

    Prevede i requisiti visivi per l’ammissione al concorso; il giudizio deve essere riferito alle condizioni riscontrate al momento dell’accertamento concorsuale.

  • art. 12, comma 10, del bando di concorso

    Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso della Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale

    Attribuisce rilievo conclusivo al giudizio della Commissione di seconda istanza ai fini dell’esclusione concorsuale, salva la sua impugnabilità giurisdizionale.

  • art. 1 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, senza che il TAR ravvisasse una conseguente illegittimità.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché il giudizio di non idoneità risultava fondato sul deficit visivo accertato.

  • art. 97 Cost.

    Il TAR non ha ravvisato violazioni dei principi di imparzialità e buon andamento nella composizione della Commissione medica.

Massime di principio

  • La valutazione dell’idoneità psico-fisica in una procedura concorsuale è riferita alle condizioni del candidato esistenti al momento dell’accertamento e, in ragione della mutevolezza delle condizioni cliniche, ha natura irripetibile.
  • Una diversa valutazione sanitaria effettuata successivamente all’accertamento concorsuale, anche se più favorevole, non dimostra di per sé l’illegittimità del giudizio amministrativo né integra automaticamente sviamento, travisamento o difetto di istruttoria.
  • La discordanza tra il giudizio medico concorsuale e un successivo accertamento clinico può essere spiegata dalla variazione delle condizioni del candidato, anche derivante da interventi o trattamenti i cui effetti si siano consolidati nel periodo intermedio.
  • La composizione di una commissione medica concorsuale con dirigenti medici appartenenti a un diverso corpo di polizia non compromette, per ciò solo, l’imparzialità della valutazione; l’appartenenza istituzionale a un’amministrazione di polizia diversa può costituire garanzia di terzietà rispetto al corpo interessato dal concorso.
  • La presenza nella commissione di un appartenente al corpo cui si riferisce il concorso con funzioni di segretario, in assenza di un ruolo nella valutazione medico-tecnica, non incide di per sé sulla legittimità dei giudizi di idoneità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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