Cassazione Penale, Sentenza n. 3150/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione della somma di € 250.000, sequestrata nel procedimento concluso con sentenza n. 7026/2017 della Corte d'appello di Milano; aveva sostenuto di essere stato assolto dall'accusa di riciclaggio e di aver giustificato il possesso del denaro per l'acquisto di un immobile. Con atto del 16/11/2020 la difesa ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., avverso l'ordinanza de plano del 30/10/2020. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile l'istanza del 16/11/2020 ritenendola mera reiterazione di analoga istanza già respinta il 30/10/2020; i difensori hanno impugnato tale dichiarazione denunciando la violazione della disciplina degli incidenti di esecuzione e dell'art. 667 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente qualificato come "meramente ripropositiva" l'istanza del 16/11/2020 senza avvedersi che si trattava di un atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p.; l'opposizione impone invece l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p. Pertanto la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano perché proceda al giudizio di opposizione secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
art. 667 cod. proc. pen.
L'art. 667, comma 4, c.p.p. consente alla parte di proporre opposizione avverso l'ordinanza de plano del giudice dell'esecuzione; tale opposizione ha la funzione di ottenere la decisione sull'originaria istanza nel contraddittorio.
art. 676 cod. proc. pen.
Gli incidenti di esecuzione in materia di beni confiscati seguono la procedura di cui all'art. 667 c.p.p.; dunque vige la disciplina speciale che prevede la possibilità di opposizione e il successivo giudizio nel contraddittorio.
art. 666 cod. proc. pen.
L'art. 666 disciplina il procedimento da seguire una volta proposta opposizione: il giudice dell'esecuzione è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari nel contraddittorio delle parti; la Cassazione ha richiamato tale obbligo per l'istruzione dell'opposizione.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
La sentenza indica che l'atto di opposizione ex art. 667, comma 4, non è assoggettato alla disciplina limitativa prevista dall'art. 666, comma 2, nel senso che l'opposizione ha la funzione di sollecitare il contraddittorio e la decisione piena sull'originaria richiesta.
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione emette un'ordinanza de plano e la parte deposita un atto qualificabile come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., il giudice non può dichiararlo semplicemente "meramente ripropositivo" senza verificare la natura dell'atto: deve instaurare il procedimento di opposizione nel contraddittorio (art. 666 c.p.p.).
- Negli incidenti di esecuzione relativi a beni confiscati si applica la procedura speciale di cui agli artt. 676 e 667 c.p.p.; la parte deve chiarire e qualificare espressamente l'atto come opposizione per ottenere il giudizio nel contraddittorio.
- Se esiste una precedente ordinanza di rigetto non impugnata, una nuova istanza rischia di essere considerata ripetitiva; per evitare il rigetto è utile specificare i motivi nuovi o, se si impugna l'ordinanza de plano, formulare espressamente l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4.
- La Suprema Corte è pronta ad annullare le decisioni che errino nella qualificazione formale dell'atto introduttivo (es. confondere opposizione con mera riproposizione), ordinando la trasmissione per il giudizio di merito piuttosto che l'archiviazione sommaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2022 del 27/01/2022
- Sentenza penale · 27 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3128/2022 del 27/01/2022
- Sentenza penale · 27 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3129/2022 del 27/01/2022
- Sentenza penale · 27 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3130/2022 del 27/01/2022
- Sentenza penale · 27 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3131/2022 del 27/01/2022
- Sentenza penale · 27 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3132/2022 del 27/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →