Sentenza n. 337/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento in data -OMISSIS-, con cui veniva rigettata l’istanza di riconoscimento del decreto di nomina ad agente di pubblica sicurezza in favore di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale o di esecuzione, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (agente polizia provinciale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dipendente della Polizia provinciale, aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, già attribuitale in passato, dopo essere stata riassegnata al servizio attivo. La Prefettura ha rigettato l’istanza ritenendo insussistente il requisito della buona condotta e dubitando dell’affidabilità nell’uso delle armi, in ragione di una condanna per lesioni personali e di numerosi precedenti deferimenti per reati contro la persona, oltraggio, resistenza, violenza, danneggiamento e vicende familiari. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 5, comma 2, della l. n. 65/1986 e del principio di legalità, sostenendo la natura vincolata del potere prefettizio e la tassatività dei requisiti ostativi; violazione dell’art. 5, comma 5, della l. n. 65/1986 e dell’art. 43 TULPS, per l’illegittima applicazione dei parametri discrezionali propri delle autorizzazioni di polizia e del porto d’armi; violazione della l. n. 732/1984, per la surrettizia reintroduzione del requisito della buona condotta; eccesso di potere per illogicità, travisamento e difetto di istruttoria, per avere l’Amministrazione valorizzato vicende familiari archiviate e omesso di considerare la carriera professionale della ricorrente. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del potere prefettizio di valutare l’affidabilità del soggetto, anche in ragione della possibilità di portare armi senza licenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo, aderendo all’orientamento più recente secondo cui il potere prefettizio previsto dall’art. 5, comma 2, della l. n. 65/1986 è interamente vincolato. L’elencazione dei requisiti ostativi è tassativa e non consente al Prefetto di introdurre, mediante valutazione discrezionale, un autonomo requisito di buona condotta o di affidabilità nell’uso delle armi. Il richiamo alla disciplina generale delle autorizzazioni di polizia e al d.m. n. 145/1987 non può integrare o ampliare i requisiti stabiliti dalla legge. La possibilità, eventuale e regolamentata, di portare armi non modifica la natura vincolata del procedimento, poiché il conferimento della qualifica costituisce conseguenza dello status di appartenente alla polizia municipale e l’uso delle armi è sottoposto a specifiche condizioni e limitazioni. Le ulteriori censure sono state assorbite perché presupponevano l’esistenza di un potere discrezionale dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, commi 2 e 5, l. n. 65/1986
A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale [...] la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
La disposizione contiene un’elencazione tassativa dei requisiti per il conferimento della qualifica e attribuisce al Prefetto un potere interamente vincolato, senza margini per valutazioni ulteriori di buona condotta o affidabilità.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
I parametri discrezionali propri delle autorizzazioni di polizia e del porto d’armi non sono applicabili al procedimento di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza in assenza di uno specifico rinvio legislativo.
art. 6 d.m. 4 marzo 1987, n. 145
La disciplina regolamentare sulle armi della polizia municipale non può integrare o ampliare i requisiti fissati tassativamente dall’art. 5 della l. n. 65/1986.
art. 3 l. n. 65/1986
La qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita al personale della polizia municipale concerne funzioni ausiliarie e di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro dei principi che giustificano la previsione legislativa tassativa dei requisiti per l’esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- Il potere del Prefetto di conferire o dichiarare la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alla polizia municipale, previsto dall’art. 5 della l. n. 65/1986, è interamente vincolato e deve essere esercitato sulla base dei soli requisiti tassativamente indicati dalla legge.
- Nel procedimento di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza non è possibile introdurre, in via interpretativa o mediante il richiamo alla disciplina generale delle autorizzazioni di polizia, un autonomo requisito di buona condotta, affidabilità personale o affidabilità nell’uso delle armi non previsto dall’art. 5 della l. n. 65/1986.
- La possibilità per l’agente di polizia municipale di portare armi senza licenza, subordinata a una deliberazione del consiglio comunale e alle condizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti, non trasforma in discrezionale il procedimento di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
- Una disposizione regolamentare relativa ai termini e alle modalità del servizio armato della polizia municipale non può integrare o ampliare i requisiti legali tassativi previsti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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