Sentenza del 19/03/2018 n. 1142 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Firma avviso di accertamento - Sottoscrizione soggetto delegato - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la riconducibilità della sottoscrizione al capo dell’ufficio, rilevando che l’avviso era stato firmato da un funzionario della carriera direttiva. In tale situazione, l’Amministrazione deve dimostrare che il firmatario esercitava correttamente un potere sostitutivo oppure che disponeva di una valida delega conferita dal titolare dell’ufficio. Il mero possesso della qualifica funzionale non è sufficiente, poiché non abilita automaticamente alla sottoscrizione degli atti impositivi.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta fondata sul piano dell’onere della prova: spetta all’Amministrazione dimostrare la legittimazione del funzionario mediante la prova del potere sostitutivo o della delega. In assenza di tale dimostrazione, l’avviso di accertamento risulta viziato, poiché la sottoscrizione non può essere giustificata dal solo ruolo ricoperto dal funzionario. La regola valorizza le qualifiche professionali del sottoscrittore come garanzia essenziale per il contribuente.
Norme richiamate
Norme sull’organizzazione degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e sulla sottoscrizione degli atti impositivi
Il potere di sottoscrivere l’avviso deve essere concretamente riferibile al capo dell’ufficio, salvo prova dell’esercizio del potere sostitutivo o dell’esistenza di una delega valida.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la sottoscrizione di un avviso perché apposta da un funzionario diverso dal capo dell’ufficio, l’Amministrazione deve provare la delega o il potere sostitutivo.
- La qualifica di funzionario della carriera direttiva, da sola, non dimostra la legittimazione a firmare l’atto impositivo.
- La delega deve risultare validamente conferita dal titolare dell’ufficio e deve consentire di verificare il potere concretamente esercitato dal sottoscrittore.
- La mancata prova della delega o del potere sostitutivo può determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento.
- Le qualifiche e i poteri del soggetto che firma l’atto costituiscono una garanzia per il contribuente e non sono un elemento meramente formale.
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