Ordinanza n. 198/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Torino in data 30.01.2026 in relazione alla domanda p-to/l/q/2025/100964 avente ad oggetto il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nell'interesse del lavoratore Saad Oussama nato a Bizerte (Tunisia) il 12.09.1996 nonché di ogni atto consequenziale e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, motivato dalla mancata produzione dell'originale del certificato di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Torino che aveva rigettato la domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata nell'interesse di un lavoratore tunisino. Il diniego era fondato esclusivamente sulla mancata produzione, tramite il portale ALI, del certificato di idoneità alloggiativa in originale. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del rigetto, evidenziando che il certificato era stato effettivamente emesso dalla Città di Torino il 14 maggio 2025 e che la mancata trasmissione all'Amministrazione era dipesa da mero errore o dimenticanza. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso presentasse elementi di fondatezza. Il Collegio ha valorizzato l'esistenza del certificato di idoneità alloggiativa, prodotto in giudizio, sebbene non trasmesso originariamente tramite il portale ALI. Ha inoltre ritenuto necessario considerare, ai fini della decisione cautelare, le sopravvenienze favorevoli intervenute tra l'adozione dell'atto e la decisione, secondo l'evoluzione del processo amministrativo verso lo scrutinio della fondatezza della pretesa sostanziale, con particolare riguardo alla materia dell'immigrazione e alla possibile incidenza su diritti fondamentali della persona. Sono stati sospesi gli effetti del diniego, non per il rilascio immediato del nulla osta, ma per consentire alla Prefettura di riesaminare la fattispecie alla luce del certificato prodotto. L'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026; le spese sono state riservate alla definizione della fase di giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione della fondatezza del ricorso può tenere conto della documentazione favorevole già esistente ma non trasmessa all'Amministrazione per errore o dimenticanza, quando tale documentazione incida direttamente sul presupposto del diniego.
- Nel giudizio amministrativo, soprattutto nella materia dell'immigrazione, il giudice può considerare le sopravvenienze proprie e improprie favorevoli intervenute tra l'adozione dell'atto e la decisione, quando la loro mancata valutazione possa compromettere irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente o incidere su diritti fondamentali della persona.
- Quando il diniego del nulla osta al lavoro subordinato si fonda esclusivamente sulla mancata produzione di un certificato di idoneità alloggiativa che risulta esistente ed è prodotto in giudizio, la tutela cautelare può consistere nella sospensione degli effetti dell'atto e nell'ordine all'Amministrazione di riesaminare la domanda alla luce della documentazione acquisita nel processo.
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