Ordinanza n. 1441/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) Del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 0078766 del 12/11/2025, comunicata in data 17/11/2025 così disponeva: “Per le motivazioni esposte in premessa, l'attestato formativo dell'istante, Dott.ssa Roccella Maria Rosangela, nata il 08.04.1980 a Catania - ITALIA, conseguito nell'ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall'Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures Nr. 770/27.09.2023, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento su posto sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, n. 16794, presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 24357 del 26/09/2022, come citata in premessa, è rigettata”. b) Di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito presso un'università rumena, quale titolo valido per l'insegnamento su posto di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale che ha rigettato la domanda di riconoscimento, presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE, dell'attestato formativo rilasciato da un'università rumena nell'ambito di un programma postuniversitario relativo alla formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le censure rivolte al diniego; riferisce soltanto la domanda cautelare e l'oggetto dell'impugnazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che la ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno e, quindi, non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego di riconoscimento del titolo. In mancanza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris, senza pronunciarsi sulla legittimità sostanziale del diniego né definire il merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato sull'assenza del periculum in mora.
direttiva 2013/55/UE
È indicata quale base normativa della domanda amministrativa di riconoscimento del titolo formativo estero, ma l'ordinanza non ne esamina l'applicazione sostanziale.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancata titolarità di un rapporto o contratto concretamente inciso dall'atto può escludere il periculum in mora.
- Quando il periculum in mora è ritenuto insussistente, il giudice può respingere la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris e, quindi, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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