Cassazione Civile, Ordinanza n. 40023/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale. La fattispecie concreta riguarda una società cancellata dal registro delle imprese e poi ritenuta comunque destinataria valida della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento all'indirizzo PEC già comunicato al registro delle imprese. La ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla notificazione del ricorso per fallimento, sostenendo che, al momento della notifica, la società aveva trasferito la sede in Liberia e che, quindi, non poteva bastare la mancata disattivazione della PEC; (2) violazione dell'art. 9, ultimo comma, l. fall. e del contraddittorio, assumendo la nullità del ricorso introduttivo e il difetto assoluto di giurisdizione perché la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nella nuova sede estera, salvo prova della fittizietà del trasferimento; (3) violazione dell'art. 1 l. fall., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe tratto dalla prolungata inattività della società la conseguenza della sua non fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, sia perché non coglievano la ratio decidendi sia per il consolidato orientamento secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese all'indirizzo PEC da essa precedentemente comunicato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, affermando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. fall., grava sul fallendo l'onere di dimostrare l'insussistenza delle condizioni soggettive di fallibilità, onere non assolto nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
norma richiamata per identificare il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, poi respinto in appello.
art. 15, comma 3, l. fall.
il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese all'indirizzo PEC da essa in precedenza comunicato; il perfezionamento dell'invio e dell'accettazione del sistema è sufficiente a integrare la regolarità formale della notifica.
art. 360-bis c.p.c.
i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili anche perché contrastano con un orientamento consolidato della Corte.
art. 9, ultimo comma, l. fall.
la censura relativa alla notifica nella sede estera non è stata ritenuta idonea a scalfire la decisione impugnata.
art. 145 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la notificazione, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi seguita dalla Corte.
art. 107 d.P.R. n. 1229/1959
norma invocata nel primo motivo, senza accoglimento della doglianza.
art. 1, comma 2, l. fall.
spetta al debitore che resiste alla dichiarazione di fallimento dimostrare l'assenza delle condizioni soggettive di fallibilità; nel caso concreto tale prova non è stata fornita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato disposto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato alla società cancellata dal registro delle imprese all'indirizzo PEC da essa comunicato al registro, purché il procedimento notificatorio si perfezioni secondo le regole dell'art. 15, comma 3, l. fall.
- Ai fini della validità della notifica del ricorso per fallimento, è sufficiente che l'invio alla PEC risulti accettato dal sistema e che la casella non sia stata disattivata; non è decisivo il successivo trasferimento della sede sociale, se non viene efficacemente censurata la regolarità formale del procedimento notificatorio.
- Nel giudizio di fallimento, il debitore che contesti la dichiarazione di fallibilità ha l'onere di provare l'insussistenza delle condizioni soggettive richieste dall'art. 1 l. fall.; la mera deduzione di inattività o di elementi fattuali non è sufficiente senza prova contraria specifica.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato non adeguatamente superato.
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