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Sentenza

Sentenza del 21/06/2018 n. 2831 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Contraddittorio endoprocedimentale - Accessi, ispezioni e verifiche - Obbligo - Omissione - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I giudici hanno ritenuto che non si trattasse di un accertamento meramente documentale o "a tavolino", bensì di una verifica conseguente a un accesso, ispezione o verifica. Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio preventivo con la contribuente. L'omissione ha determinato la nullità dell'avviso di accertamento impugnato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'accertamento era stato emesso sulla base di documenti rinvenuti durante un accesso presso la sede di un istituto di credito, relativi a un'operazione societaria, senza che la contribuente fosse stata preventivamente posta in condizione di conoscere gli elementi raccolti e di presentare osservazioni. La questione riguardava quindi l'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale anche quando l'accesso non avviene direttamente presso la sede della contribuente, ma presso quella di un soggetto terzo.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    Il destinatario di un provvedimento lesivo della propria sfera patrimoniale deve essere messo in condizione di presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto, quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche.

  • Disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche fiscali

    Quando l'attività istruttoria dell'Amministrazione si fonda su un accesso, anche svolto presso la sede di un soggetto terzo, l'attività non è considerata un semplice accertamento a tavolino e sorge l'obbligo di contraddittorio preventivo.

  • Nullità dell'atto impositivo per omesso contraddittorio

    L'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, nei casi in cui esso è obbligatorio, comporta la nullità dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Se l'accertamento fiscale deriva da accessi, ispezioni o verifiche, l'Amministrazione deve normalmente consentire al contribuente di interloquire prima dell'emissione dell'atto.
  • L'obbligo di contraddittorio può sussistere anche quando l'accesso è effettuato presso la sede di un terzo, se i dati così acquisiti costituiscono il fondamento dell'accertamento nei confronti del contribuente.
  • Non è decisiva la qualificazione formale dell'attività come accertamento documentale: occorre valutare concretamente se vi sia stata un'attività istruttoria mediante accesso o verifica.
  • L'assenza del contraddittorio preventivo, quando obbligatorio, può comportare la nullità dell'atto impositivo, con conseguente possibilità per il contribuente di ottenerne l'annullamento.
  • Il contribuente che impugna l'atto dovrebbe verificare l'origine degli elementi utilizzati dall'Ufficio e se, prima dell'emissione dell'accertamento, gli sia stata data un'effettiva possibilità di presentare osservazioni.

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