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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28903/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato per un’utenza industriale. La fornitrice ha agito per ottenere il pagamento di un importo residuo ritenuto ancora dovuto per consumi di energia relativi al periodo 2001-2005, sostenendo che, dopo la sostituzione dei trasformatori di misura, il sistema di contabilizzazione avesse continuato ad applicare un coefficiente non più corrispondente ai consumi effettivi, con conseguente fatturazione per importi inferiori. Il Tribunale ha accolto la domanda dopo CTU; la Corte d’appello ha confermato nel merito, riducendo solo una piccola parte dell’importo e compensando parzialmente le spese. La società utente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2702, 2727, 2729 c.c., lamentando che la prova della sostituzione dei trasformatori nel 2001 sarebbe stata tratta da documenti unilaterali e non idonei, e che la circostanza non poteva essere provata mediante presunzioni o CTU; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2727 c.c., censurando le inferenze tratte dal CTU e dai supporti di fatturazione, ritenuti insufficienti e costruiti su un fatto ignoto ricavato da un altro fatto ignoto; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per l’affermazione di mancata contestazione di alcuni fatti (in particolare il dimezzamento dei consumi), deducendo che tali fatti erano stati invece contestati anche in un separato giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che poggiava sulla valutazione complessiva degli indizi, sulla mancata contestazione di fatti decisivi e sulla ricostruzione del sistema di contabilizzazione dei consumi. In particolare, la Corte ha affermato che le censure miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre richiamato il principio per cui la prova per presunzioni può fondarsi anche su ulteriori presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, e ha reputato i motivi privi della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; la doglianza è inammissibile se non si confronta con la reale ratio della decisione e con i fatti ritenuti non contestati.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’efficacia probatoria dei documenti, ma la Corte non ha ravvisato una violazione specifica della norma, ritenendo la censura meramente fattuale e non idonea a scardinare la decisione di merito.

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva è ammessa; il fatto noto può sorreggere l’accertamento del fatto ignoto, purché la catena inferenziale sia plausibile e controllata in termini di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    Non è richiesto un nesso di necessità causale assoluta tra fatto noto e fatto ignoto; è sufficiente un giudizio di probabilità secondo l’id quod plerumque accidit, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando contiene un "non motivo", cioè non espone una critica specifica della decisione impugnata; inoltre è richiesto un puntuale confronto con i fatti decisivi e con gli atti/processi richiamati.

  • art. 360 c.p.c.

    Il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra, di regola, un vizio di violazione di legge; è sindacabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o dell’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato solo perché la parte aveva anche proposto revocazione ordinaria, ma ciò non muta la valutazione di inammissibilità del motivo di cassazione che non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che pretende una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie è inammissibile se non si traduce nella denuncia di un vero errore di diritto o di un omesso esame di un fatto decisivo.
  • La prova per presunzioni può fondarsi su una catena inferenziale anche articolata, inclusa una presunzione ulteriore su un fatto già presuntivamente accertato, purché il ragionamento resti sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se ignora i passaggi decisivi della motivazione, si risolve in un "non motivo" e determina inammissibilità.
  • La non contestazione assume rilievo solo rispetto ai fatti effettivamente posti a fondamento della decisione; la critica del ricorrente è inammissibile se contesta fatti diversi da quelli considerati decisivi dal giudice di merito.
  • Non occorre che la dimostrazione del fatto ignoto avvenga con prova diretta quando il giudice di merito abbia costruito un accertamento logico su elementi indiziari coerenti e convergenti, specialmente in controversie tecniche sulla misurazione e contabilizzazione di consumi.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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