Sentenza n. 9975/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n.10798 del 14.03.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, comunicato alla ricorrente, con email di pari data, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per materia su classe di concorso A046 - Scienze giuridiche ed economiche, emanato in adempimento alla sentenza del TAR Lazio Sez. IV bis n. 9434/2023 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; - del preavviso di diniego del 26 febbraio 2024, atto presupposto con cui si avvisa la ricorrente che sussistono carenze documentali con riferimento alla richiesta di riconoscimento per la classe di concorso A046; - del decreto gravato n. 10978/2024 per i motivi di diritto formulati nelle censure, e per grave violazione alla partecipazione prevista dal procedimento amministrativo riaperto ai sensi dell'art 16 del D.lgs. n°206/2007; - del preavviso di diniego del 26 febbraio 2024, atto presupposto ed illegittimo, con cui il Ministero ritiene sussistere carenze documentali con riferimento alla richiesta di riconoscimento; e, per l’accertamento nel merito, della validità e idoneità della documentazione richiesta, ai fini della comparazione e finalizzata al riconoscimento del titolo, già a far data dalla richiesta di integrazione del 4 gennaio 2024, e comunque precedentemente e successivamente al preavviso di diniego del 27 febbraio 2024, ordinando al Ministero di riesaminare l'istanza della ricorrente, e il percorso formativo allegato, procedendo alla comparazione ai fini del riconoscimento, ed accertando che il titolo (adeverinta) della ricorrente, conferisce il diritto all'insegnamento in Italia, in ottemperanza alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n°22/2022; In via subordinata, accertare previa qualificazione dell'azione intrapresa dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 cpa, la nullità del decreto di rigetto n. 10798/2024, per elusione o violazione del giudicato ex art. 114, co. 4, lett b) del cpa; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/12/2024, per l’annullamento, previa sospensiva: - del decreto n. 2765/2024 nella parte in cui reca un nuovo rigetto della istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per la classe di concorso A046; - del decreto dell’ufficio Scolastico Regionale per la Toscana-Arezzo n. 11193 del 28/11/2024 di esclusione dalla graduatoria provinciale di I prima fascia finalizzata al conferimento di contratti a tempo determinato per la classe di concorso A046; - del decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto Liceo Statale “Vittorio Colonna”, n. 8459 del 30/11/2024, di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato; in via alternativa o subordinata per elusione o violazione del giudicato ex art. 114, co. 4, lett b) del cpa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Romania per l'insegnamento nella classe di concorso A046, seguito da un secondo diniego e dagli atti conseguenti di esclusione dalla graduatoria e risoluzione del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2022 un'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Romania per l'insegnamento nella classe A046, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Dopo il silenzio dell'Amministrazione, aveva ottenuto una sentenza che ordinava al Ministero di provvedere. Il primo provvedimento espresso, adottato nel marzo 2024, aveva rigettato l'istanza. La ricorrente ne aveva chiesto l'annullamento, deducendo, tra l'altro, la violazione delle regole di partecipazione procedimentale e l'illegittimità delle carenze documentali contestate dal Ministero, chiedendo inoltre l'accertamento dell'idoneità della documentazione e del diritto al riconoscimento, nonché, in via subordinata, la nullità del diniego per elusione o violazione del giudicato. A seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, il Ministero aveva riattivato l'istruttoria, ma aveva adottato un secondo diniego nel novembre 2024. Con motivi aggiunti, la ricorrente aveva impugnato tale atto e i provvedimenti conseguenti di esclusione dalla graduatoria provinciale di prima fascia e di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, deducendo anche l'elusione o violazione del giudicato.
La decisione
Il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il primo diniego era stato sostituito dal successivo provvedimento del novembre 2024 e l'eventuale annullamento dell'atto originario non avrebbe più arrecato utilità alla ricorrente. Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione del secondo diniego e alla richiesta di riesame, poiché il Ministero, nelle more del giudizio e a seguito dell'ordinanza istruttoria, aveva adottato un provvedimento del 23 settembre 2025 che riconosceva definitivamente le qualifiche professionali conseguite in Romania per la classe A046. Il riconoscimento ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale della ricorrente e ha determinato l'automatica caducazione degli atti conseguenti di esclusione dalla graduatoria e risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto fondati sul diniego ormai superato. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Romania per l'esercizio dell'insegnamento.
art. 14 Direttiva 2005/36/CE
È richiamato quale fondamento delle eventuali misure compensative da valutare nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 32 c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente per la qualificazione della domanda e per la richiesta subordinata di accertamento della nullità del diniego.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato in relazione alla declaratoria conseguente alla sopravvenuta soddisfazione dell'interesse della parte.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
È richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per prospettare la nullità o l'illegittimità dei dinieghi per elusione o violazione del giudicato.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato viene sostituito da un successivo atto amministrativo, l'impugnazione dell'atto originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse se dall'eventuale annullamento non può derivare alcuna utilità concreta per il ricorrente.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa all'atto precedentemente negativo.
- Gli atti consequenziali fondati esclusivamente su un provvedimento negativo successivamente superato e sostituito da un atto favorevole possono caducare automaticamente per illegittimità derivata.
- La regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale anche quando il giudizio viene definito per improcedibilità o cessazione della materia del contendere, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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