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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16986/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo di una liquidazione giudiziale, con privilegio ex art. 2751-bis c.c., per compensi e spese relative ad attività di assistenza e consulenza svolta nell’ambito di procedure di risanamento e, in particolare, per la predisposizione di un piano/proposta di concordato preventivo con continuità aziendale. Il credito era stato escluso in sede di verifica e poi l’opposizione era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto: mancante la prova dello svolgimento delle prestazioni; non congrui gli importi richiesti; non completata la prestazione; e comunque insussistenti, ab origine, i presupposti per il risanamento per mancanza di prospettive di continuità aziendale. Nel ricorso per cassazione il creditore ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione prodotta (bozze di piano, corrispondenza, analisi dei documenti aziendali e incontri svolti nel termine concesso dal tribunale) dimostrasse sia l’effettivo svolgimento dell’attività professionale sia la sussistenza dei presupposti del risanamento; ha inoltre dedotto che le prestazioni professionali sarebbero obbligazioni di mezzi e non di risultato, sicché non poteva pretendersi il deposito della proposta come condizione della maturazione del compenso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta di definizione accelerata osservando che le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della lettura della documentazione compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non l’omesso esame di singoli elementi istruttori, né il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. Poiché il tribunale aveva comunque esaminato i fatti rilevanti e motivato congruamente la propria decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis c.c.

    indicato quale titolo del privilegio richiesto per il credito professionale insinuato al passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    consente il ricorso per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori.

  • art. 44 CCII

    richiamato dal ricorrente come base della domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi, con termine per svolgere attività funzionali al piano.

  • art. 96, terzo comma c.p.c.

    fondamento della condanna equitativa per responsabilità aggravata conseguente alla conferma della proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, quarto comma c.p.c.

    fondamento dell’ulteriore somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    prevede l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. sussiste solo se il giudice abbia completamente trascurato un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura riguarda la valutazione delle prove o la lettura del materiale documentale.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un terzo grado di merito e una nuova ponderazione della prova: la selezione delle fonti del convincimento e il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove restano riservati al giudice di merito, se la motivazione è congrua.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non equivale all’omesso esame del fatto storico rilevante, se quel fatto sia stato comunque considerato dal giudice.
  • Le prestazioni professionali connesse alla predisposizione di un piano di risanamento vanno provate quanto al loro effettivo svolgimento; la contestazione della curatela può essere accolta se il creditore non dimostra in modo sufficientemente riferibile e completo l’attività asseritamente svolta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese di lite, la condanna per responsabilità aggravata e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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