Sentenza n. 722/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, di un decreto ingiuntivo definitivo del Giudice di Pace di Crotone
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 560/2024, emesso dal Giudice di Pace di Crotone e divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, con il quale il Comune di Umbriatico era stato condannato al pagamento di euro 2.674,65, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio. Il titolo esecutivo era stato notificato al Comune l’8 febbraio 2025, ma l’amministrazione non aveva adempiuto né si era costituita in giudizio. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato e che il Comune aveva l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria. Poiché l’amministrazione non ha provato l’avvenuta esecuzione, il Tribunale ha ordinato al Comune di Umbriatico di provvedere al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di San Nicola dell’Alto, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso del commissario sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua in ragione della già prevista corresponsione degli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231/2002. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando sussiste un titolo giurisdizionale definitivo e l’amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti iniqua, in particolare se il credito beneficia già di interessi moratori idonei a compensare il ritardo.
d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori previsti per i ritardi nei pagamenti costituiscono, nel caso esaminato, una ragione per escludere l’applicazione aggiuntiva della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando esiste un titolo giurisdizionale definitivo favorevole al creditore e l’amministrazione obbligata non dimostra di averne dato integrale esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- L’ordine di esecuzione può essere accompagnato dall’assegnazione di un termine all’amministrazione e dalla nomina anticipata di un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia su istanza del creditore.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in concreto, risulti iniqua perché il credito è già assistito da interessi moratori idonei a remunerare il ritardo nell’adempimento.
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