Cassazione Civile, Ordinanza n. 18712/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto dal locatore con procedimento per convalida di sfratto per morosità, volto a ottenere la risoluzione di un contratto di locazione ad uso diverso avente ad oggetto un immobile sito in Nola. Il conduttore, resistendo, aveva dedotto che il contratto di acquisto dell'immobile tra il locatore e la moglie del conduttore fosse nullo o simulato perché collegato a un'operazione usuraria e in violazione del divieto di patto commissorio, sostenendo inoltre che il contratto di locazione celasse il pagamento di interessi usurari. In cassazione il conduttore ha proposto quattro motivi: 1) inutilizzabilità della testimonianza di un soggetto terzo per violazione dei limiti probatori in tema di simulazione ex art. 1417 c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi e delle presunzioni dedotte in appello sulla simulazione della vendita e del collegato contratto di locazione; 3) mancato rilievo della nullità del contratto di locazione per causa illecita, perché i canoni sarebbero serviti a pagare interessi usurari; 4) difetto di legittimazione attiva del locatore ad agire per la risoluzione, perché non avrebbe acquistato la titolarità del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, con conseguente decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.; ciò imponeva il deposito, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia della sentenza munita della relata di notifica o delle copie dei messaggi PEC di spedizione e ricezione. Tale documentazione non era stata depositata. La Corte ha escluso che potesse operare la cosiddetta prova di resistenza, perché la notifica del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha aggiunto, solo per completezza, che i motivi erano comunque manifestamente inammissibili: il primo per mancata allegazione delle modalità e dei tempi di tempestiva eccezione; il secondo e il terzo perché miravano a un riesame del giudizio di fatto e delle presunzioni svolto dal giudice di merito; il quarto perché conseguenziale agli altri e assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1417 c.c.
Richiamato come norma sui limiti della prova testimoniale in tema di simulazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica allegazione processuale.
art. 157, secondo comma, c.p.c.
L'eccezione relativa all'inammissibilità della prova testimoniale doveva essere sollevata nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova, a pena di decadenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non consente di sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o delle presunzioni, essendo precluso il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto se la motivazione è adeguata.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Tutti i motivi sono stati ritenuti in violazione dell'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 325 c.p.c.
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.
art. 369 c.p.c.
In presenza di notifica della sentenza impugnata, il ricorrente deve depositare copia autentica della sentenza con relata di notifica, o i messaggi PEC di spedizione e ricezione se la notifica è telematica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara in ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, oppure i corrispondenti messaggi PEC, a pena di improcedibilità.
- La mancata produzione della documentazione attestante la notifica della sentenza impugnata non è superabile invocando la prova di resistenza se la notifica del ricorso è avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
- In tema di simulazione, la censura di inutilizzabilità della prova o di nullità del contratto non può essere veicolata in cassazione senza puntuale allegazione del momento e delle modalità con cui l'eccezione è stata tempestivamente proposta nei gradi di merito.
- Il motivo che sollecita una rivalutazione delle presunzioni e degli indizi posti a base della decisione di merito non è scrutinabile in cassazione se mira, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.
- L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è autonomo e deve essere rispettato per ciascun motivo di ricorso, pena l'inammissibilità.
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