Sentenza del 17/05/2019 n. 3067 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Iva - Tributo armonizzato - Contraddittorio . Invalidità soggetta alla condizione che il contribuente assolva all'onere di elencare le ragioni che avrebbe potuto far valere in contraddittorio ove regolarmente attivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'invalidità dell'accertamento per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio in materia di tributi armonizzati come l'IVA. Ha inoltre sostenuto che l'attività di tele/radiodiffusione pubblica, finanziata mediante il canone radiotelevisivo pagato dai proprietari degli apparecchi, non costituisce una prestazione di servizi soggetta a IVA, poiché manca il requisito dell'onerosità richiesto dalla normativa europea.
La decisione
La sentenza afferma che, per i tributi armonizzati, l'Amministrazione deve rispettare il contraddittorio preventivo. La sua omissione determina l'invalidità dell'atto soltanto se il contribuente, nel giudizio, indica concretamente le ragioni e le difese che avrebbe potuto proporre se fosse stato ascoltato. Viene inoltre richiamato il principio secondo cui l'attività di tele/radiodiffusione pubblica finanziata dal canone non è una prestazione di servizi ai fini IVA, per difetto di onerosità. L'esito concreto è favorevole al contribuente, nei limiti in cui egli assolva l'onere di indicare le difese non esercitate.
Norme richiamate
Direttiva europea in materia di IVA
Per i tributi armonizzati, come l'IVA, il diritto dell'Unione impone il rispetto del diritto del contribuente a essere ascoltato prima dell'adozione dell'atto, salvo che l'interessato non dimostri quali specifiche difese avrebbe potuto formulare.
D.Lgs. n. 128 del 2015
Richiamato nel quadro della disciplina nazionale delle garanzie procedimentali e dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini e i presupposti degli accertamenti in materia di imposte dirette; è richiamato tra le disposizioni normative di riferimento.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina i termini per gli accertamenti IVA ed è richiamato tra le norme applicabili alla materia.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12832/2018
Ribadisce che l'invalidità derivante dall'omesso contraddittorio in materia di tributi armonizzati richiede che il contribuente esponga le ragioni difensive che avrebbe fatto valere.
Corte di Cassazione, sentenza n. 24823/2015
Conferma la necessità di una dimostrazione concreta e non meramente astratta del pregiudizio subito per l'omessa instaurazione del contraddittorio.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, 22 giugno 2016, causa C-11/15
Esclude che la radiodiffusione pubblica finanziata dal canone costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso soggetta a IVA, poiché il canone non integra un corrispettivo direttamente collegato al servizio ricevuto.
Massime di principio
- In materia di IVA e altri tributi armonizzati, il contraddittorio preventivo costituisce una garanzia derivante dal diritto dell'Unione europea.
- L'omessa instaurazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: il contribuente deve indicare in modo specifico quali argomentazioni, documenti o contestazioni avrebbe presentato.
- Non è sufficiente lamentare genericamente la mancata partecipazione al procedimento; occorre dimostrare un concreto possibile esito diverso dell'attività amministrativa.
- Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio è obbligatorio solo quando una specifica disposizione nazionale lo prevede o quando la giurisprudenza riconosce una garanzia procedimentale applicabile al caso.
- Ai fini IVA, un'attività è normalmente qualificabile come prestazione di servizi a titolo oneroso solo se esiste un rapporto diretto tra il servizio e il corrispettivo pagato dall'utente.
- Il finanziamento generale di un'attività pubblica mediante un canone obbligatorio, non collegato direttamente alla fruizione individuale del servizio, può escludere il requisito dell'onerosità rilevante ai fini IVA.
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