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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19174/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Tre fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato, con lieve correzione del saldo, la condanna solidale al pagamento di somme dovute dalla società garantita in base al saldo di due conti correnti bancari. In primo grado l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta solo in parte: il Tribunale aveva rideterminato il saldo espungendo interessi di scoperto e di mora ritenuti usurari e le condizioni economiche unilateralmente modificate dalla banca in difformità dall'art. 118 t.u.b. In appello, invece, era stata respinta la doglianza sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e, nel resto, era stata confermata la decisione. Nel ricorso per cassazione i fideiussori hanno dedotto: 1) nullità parziale delle fideiussioni nella clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per intesa restrittiva della concorrenza, con conseguente liberazione dei garanti per mancata tempestiva attivazione del creditore; 2) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per difetto di reciprocità; 3) omesso esame della consulenza tecnica d'appello che avrebbe determinato un saldo diverso; 4) illegittima condanna alle spese per mancata compensazione in ragione della novità delle questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola antitrust non comporta automaticamente anche la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c., che richiede una specifica eccezione tempestivamente proposta; non essendo stata dedotta l'avvenuta tempestiva proposizione di tale eccezione, la censura è stata considerata non concludente. Ha respinto il secondo motivo, affermando che, nei conti correnti successivi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la reciprocità richiesta per la capitalizzazione degli interessi non è esclusa dalla diversità tra il tasso dei saldi debitori e quello dei saldi creditori, purché anche gli interessi attivi siano previsti con periodicità corrispondente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la presenza di una doppia conforme e per la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito probatorio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ricordando che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è censurabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità parziale delle fideiussioni e alla possibilità di colpire solo singole clausole viziate senza travolgere l'intero contratto, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 1957 c.c.

    la clausola derogatoria può essere colpita da nullità, ma la liberazione del fideiussore per mancata tempestiva iniziativa del creditore richiede una specifica eccezione in senso proprio, soggetta alle preclusioni.

  • art. 2, secondo comma, lett. a), L. 10 ottobre 1990, n. 287

    invocato come base della nullità dell'intesa restrittiva della concorrenza che si assumerebbe trasfusa nelle fideiussioni a valle.

  • art. 101 T.F.U.E.

    richiamato quale norma sulla concorrenza per sostenere la nullità della clausola fideiussoria conforme a intesa anticoncorrenziale.

  • art. 1283 c.c.

    richiamato per contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, censura respinta alla luce della disciplina speciale successiva alla delibera CICR 9 febbraio 2000.

  • art. 120 t.u.b.

    richiamato in tema di anatocismo bancario; la Corte ha ritenuto legittima la capitalizzazione in presenza della reciprocità di periodicità prevista dalla disciplina vigente.

  • delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

    ritenuta idonea a consentire la capitalizzazione degli interessi passivi se la periodicità degli interessi attivi è corrispondente, anche se il tasso è diverso.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la censura per omesso esame in presenza di doppia conforme, salvo l'onere di indicare le diverse rationes delle decisioni di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per escludere che la mancata compensazione delle spese sia sindacabile in cassazione, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    richiamato per disporre il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, t.u. spese di giustizia

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La nullità della clausola fideiussoria che derivi da intesa anticoncorrenziale può essere rilevata d'ufficio se i fatti risultano già documentati in atti, ma ciò non comporta automaticamente l'accoglimento di ulteriori effetti di tutela, come la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c., che deve essere specificamente dedotta come eccezione in senso proprio e nei termini processuali.
  • La nullità parziale di singole clausole non determina di per sé la nullità dell'intero contratto: occorre verificare se il vizio sia circoscritto e se sussista un interesse alla declaratoria limitata alle sole clausole colpite.
  • In tema di conto corrente bancario successivo alla delibera CICR 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è lecita quando vi sia reciprocità di periodicità tra interessi debitori e creditori; non è invece necessario che i tassi siano identici, essendo sufficiente che anche gli interessi attivi siano previsti con analoga scansione temporale.
  • Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La mancata compensazione delle spese processuali è di regola insindacabile in cassazione, poiché rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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