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Sentenza

Sentenza n. 2226/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR n. 1055/2025, recante condanna del Comune al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo che il Comune non aveva spontaneamente eseguito la sentenza n. 1055/2025, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un Commissario ad acta, nonché la condanna alle spese del giudizio. Il Comune, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione della sentenza da parte del Comune. Il Collegio ha applicato il principio dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi vi abbia interesse. Poiché il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spettava al Comune dimostrare l’integrale adempimento, prova non fornita anche a causa della mancata costituzione. Il Comune è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Patti, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni su istanza della parte interessata. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR con ordine di esecuzione del giudicato e nomina del Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, grava sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, in particolare l’integrale adempimento del giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, ritualmente notificato e passato in giudicato, il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento e la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato, spetta all’amministrazione dimostrare l’integrale adempimento o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa, secondo il principio dell’art. 2697 c.c.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione ritualmente evocata non esonera il ricorrente dalla prova del titolo e dell’inadempimento, ma impedisce all’ente di assolvere l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato.
  • In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine ulteriore su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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