Ordinanza n. 229/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Formia n. 34184 del 19 giugno 2023, recante il rigetto dell’istanza presentata il 23 dicembre 2021 dal ricorrente per ottenere, ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, un permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un villino trifamiliare sul lotto sito in località Pagnano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l’istanza di rinvio, ritenendo che il mancato rispetto del termine minimo a difesa previsto dall’art. 71, comma 5, c.p.a. fosse concretamente idoneo a giustificare il differimento. La trattazione del merito è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 9 giugno 2026. L’ordinanza non decide la legittimità del diniego comunale né i motivi di merito del ricorso.
Atto impugnato: diniego del permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un villino trifamiliare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza presentata per ottenere, ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, un permesso di costruire convenzionato. Prima dell’udienza pubblica, ha chiesto il rinvio della trattazione deducendo che la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza era intervenuta in un termine inferiore ai sessanta giorni liberi previsti dall’art. 71, comma 5, c.p.a. e che tale inosservanza gli aveva impedito di svolgere compiutamente le necessarie attività difensive.
Norme richiamate
art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza per ottenere il permesso di costruire convenzionato.
art. 71, comma 5, c.p.a.
Il termine minimo di comunicazione dell’udienza è qualificato come termine a difesa; il suo mancato rispetto può giustificare il rinvio della trattazione quando abbia concretamente inciso sulla possibilità della parte di svolgere le attività difensive necessarie.
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine minimo a difesa previsto dall’art. 71, comma 5, c.p.a. può giustificare il rinvio dell’udienza quando la parte deduca e il giudice ritenga effettivamente sussistente una concreta limitazione delle attività difensive.
- L’accoglimento dell’istanza di rinvio per inosservanza del termine a difesa non comporta alcuna decisione sulla legittimità dell’atto amministrativo impugnato, che resta devoluta alla successiva trattazione di merito.
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