Ordinanza n. 176/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego prot. par. n.-OMISSIS-, emesso dal Comune di Pollena Trocchia, relativo alla richiesta di utilizzo per finalità economiche degli immobili confiscati ubicati nel "-OMISSIS-", protocollata il 18/12/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale sull'istanza di utilizzo per finalità economiche di immobili confiscati
Esito
Favorevole al ricorrente (ex conduttori degli immobili)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego con cui il Comune di Pollena Trocchia ha riscontrato negativamente la loro richiesta del 18 dicembre 2024 relativa all'utilizzo per finalità economiche di immobili confiscati, dopo che una precedente sentenza della stessa Sezione aveva dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune e dall'ANBSC sulla diffida volta al riconoscimento di un diritto di prelazione degli attuali abitanti, già regolari conduttori, per future locazioni. Il Comune aveva motivato il diniego rilevando la necessità di una procedura di evidenza pubblica e della previa nuova destinazione d'uso da deliberarsi dall'ANBSC. I ricorrenti hanno chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego. Nel corso del giudizio è emerso, da una nota dell'ANBSC, che l'Agenzia aveva modificato, con decreto del 18 luglio 2025, la precedente destinazione degli immobili, già trasferiti al patrimonio indisponibile comunale con finalità sociale, consentendone l'utilizzo per scopo di lucro, con obbligo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Il Tribunale ha inoltre rilevato che nessuna ulteriore tutela era attivabile in questa sede con riferimento alle ordinanze di sgombero notificate ai ricorrenti nel novembre 2022, per le ragioni già esposte nella precedente sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei sensi precisati in motivazione, senza annullare definitivamente il diniego. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris poiché il decreto dell'ANBSC del 18 luglio 2025 aveva modificato la destinazione degli immobili, consentendone l'utilizzo per scopo di lucro, e risultava così realizzato il presupposto previsto dall'art. 48 del codice antimafia per l'utilizzo dei beni a fini lucrativi, ossia la mancata assegnazione mediante procedure di evidenza pubblica. Il Comune è stato onerato di rideterminarsi con sollecitudine sull'istanza, alla luce del nuovo assetto impresso dal decreto dell'Agenzia e nel rispetto delle condizioni previste dal codice dei contratti pubblici, dando seguito agli indirizzi contenuti nelle deliberazioni consiliari comunali nn. 15 e 16 del 7 aprile 2025. L'ANBSC è stata inoltre onerata di depositare tutti gli atti richiamati nella nota trasmessa al Tribunale. La discussione del merito è stata fissata per il 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare nei sensi indicati in motivazione.
art. 48 d.lgs. 159/2011
utilizzo dei beni per finalità di lucro
Il Tribunale ha ritenuto realizzato il presupposto per l'utilizzo lucrativo dei beni confiscati, individuato nella mancata assegnazione degli stessi mediante procedure di evidenza pubblica.
d.lgs. 36/2023
Il Comune deve rideterminarsi nel rispetto delle condizioni previste dal codice dei contratti pubblici.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo un diniego amministrativo relativo all'utilizzo di beni confiscati, l'autorità competente modifica la destinazione dei beni consentendone l'impiego per scopo di lucro, l'amministrazione destinataria dell'istanza deve rideterminarsi tenendo conto del nuovo assetto sopravvenuto e non può fondare la propria decisione esclusivamente sulla precedente destinazione sociale.
- L'utilizzo a fini lucrativi di beni confiscati presuppone, secondo l'art. 48 del d.lgs. 159/2011, la mancata assegnazione degli stessi mediante procedure di evidenza pubblica; la verifica di tale presupposto incide sulla legittimità del diniego fondato sulla necessità di una diversa procedura assegnativa.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può accordare tutela conformativa, ordinando all'amministrazione di rideterminarsi sollecitamente sull'istanza alla luce degli elementi sopravvenuti, senza anticipare la definizione del merito.
- Quando la decisione cautelare dipende da una nota amministrativa che richiama documenti non prodotti, il giudice può ordinare all'amministrazione competente il deposito degli atti menzionati, ai fini della completezza del quadro istruttorio.
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