Cassazione Penale, Sentenza n. 9266/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, con decisione del 25 gennaio 2023, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conseguentemente la pronuncia di condanna (per la fattispecie residua oggetto di impugnazione) è stata annullata per sopravvenuta estinzione del reato; la statuizione di assoluzione per ingiuria era stata già pronunciata dalla Corte d'Appello perché il fatto non costituiva reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è diretto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, aveva: dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 612 c.p. per intervenuta prescrizione; assolto l'imputato dall'accusa di ingiuria perché "il fatto non costituisce reato"; confermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali rideterminando la pena in mesi due e giorni venti di reclusione. Il ricorrente aveva proposto motivi articolati riguardanti la ricostruzione del fatto e la legittima difesa. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero manifestamente infondati e ha preso atto del decorso del termine prescrizionale massimo, tenuto conto delle sospensioni (in particolare il rinvio dal 17/03/2015 al 14/05/2015 richiesto congiuntamente dalle parti), che ha fatto decorrere la prescrizione il 27/09/2022.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
La fattispecie richiamata è stata dichiarata estinta per prescrizione; la Corte ha fatto riferimento all'articolazione della fattispecie originaria e al decorso del termine prescrizionale rispetto agli atti processuali.
norme sulla prescrizione (codice penale e norme procedurali)
La Corte ha applicato i criteri di computo del termine prescrizionale tenendo conto delle sospensioni del procedimento (specificamente il rinvio dal 17/03/2015 al 14/05/2015 richiesto congiuntamente dalle parti) e ha ritenuto decorso il termine il 27/09/2022.
inguria (stato processuale: assoluzione perché il fatto non costituisce reato)
La Corte d'Appello aveva assolto l'imputato dall'imputazione di ingiuria perché ha ritenuto che il fatto non costituisse reato; la Cassazione non ha modificato tale statuizione nella decisione.
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione è decorso, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate tutte le sospensioni e interruzioni procedurali: rinvii richiesti congiuntamente dalle parti producono effetti sul computo del termine prescrizionale.
- Un ricorso che solleva questioni complesse (es. legittima difesa) non è automaticamente infondato; tuttavia, se la prescrizione è intervenuta nel frattempo, la questione sostanziale può rimanere priva di rilievo pratico.
- Quando la Corte di merito assolve perché "il fatto non costituisce reato", quella statuizione può restare definitiva se non impugnata o se la Cassazione non ne dispone la riforma.
- L'annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione è la soluzione tipica quando non resta oggetto di decisione una controversia sostanziale per l'estinzione del reato.
- Per la difesa è essenziale monitorare e documentare le date processuali e le sospensioni: contestare tempestivamente il computo della prescrizione può ribaltare esiti sfavorevoli o accelerare conclusioni favorevoli.
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