Cassazione Penale, Sentenza n. 3443/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ramirez Salazar impugna per inosservanza/erronea applicazione delle norme relative alla costituzione di parte civile (art. 541 c.p.p., art. 74 e ss. c.p.p.), sostenendo che la Corte di Appello ha condannato anche lui alla rifusione delle spese di giudizio della parte civile nonostante la costituzione di parte civile fosse avvenuta solo nei confronti di Contreras Tambrac. Contreras Tambrac impugna per inosservanza/erronea applicazione della legge e difetto di motivazione rispetto alla condanna al risarcimento del danno esclusivamente a suo carico, lamentando la contraddittorietà tra il riconoscimento della partecipazione collettiva alla rissa e la condanna al risarcimento limitata a lui; inoltre si deduce il vizio di novità del motivo (inedito in appello).
La decisione
Il ricorso di Ramirez Salazar è accolto nei limiti indicati: la Corte annulla senza rinvio la parte della sentenza impugnata che lo condannava alla rifusione delle spese di proseguita difesa della parte civile, rilevando la violazione dell'art. 541 c.p.p. (applicabile in appello ex art. 598 c.p.p.), poiché la costituzione di parte civile era avvenuta solo nei confronti di Contreras e non era mai stato richiesto il risarcimento nei confronti di Ramirez. Quanto a Contreras Tambrac, il ricorso è dichiarato inammissibile (motivo inedito e privo di pregio), con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.. La Corte chiarisce inoltre che, ove competente liquidare le spese della difesa dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, tale competenza spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e non a questa Corte.
Norme richiamate
art. 541 c.p.p.
Applicata per escludere la condanna alla rifusione delle spese di difesa della parte civile nei confronti di un imputato contro il quale la parte civile non si era costituita; la Corte ha ritenuto che la statuizione di spese a carico di Ramirez fosse contraria a tale norma.
art. 74 e ss. c.p.p. (costituzione di parte civile)
Richiamate a supporto del principio secondo cui l'azione civile esercitata dalla parte offesa è rilevante solo nei confronti del soggetto contro cui è stata effettivamente proposta la costituzione; da ciò deriva la non imputabilità delle spese di costituzione/difesa a soggetti non destinatari dell'azione civile.
art. 598 c.p.p.
Rilevata per affermare che le disposizioni sulle spese (art. 541 e correlate) si applicano anche nel giudizio di appello, giustificando l'annullamento della condanna alle spese verso Ramirez.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020)
Richiamato per spiegare che il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, con conclusioni scritte, ai sensi della procedura straordinaria prevista dalla norma.
art. 616 c.p.p.
Invocato per disporre la condanna del ricorrente (Contreras) al pagamento delle spese di procedimento e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla cassa delle ammende (Euro 3.000,00).
Massime di principio
- La costituzione di parte civile vincola la responsabilità civile e la relativa imposizione delle spese solo nei confronti del soggetto contro il quale la costituzione è stata formulata; non si possono imporre a carico di altri imputati oneri economici rimessi alla parte civile quando non è stata esercitata l'azione nei loro confronti.
- Le norme che regolano la rifusione delle spese (art. 541 c.p.p. e connesse) sono applicabili anche nel giudizio di appello (ex art. 598 c.p.p.); quindi il giudice d'appello non può estendere obblighi di rifusione a chi non è stato destinatario dell'azione civile in primo grado.
- Motivi inediti non proposti in appello sono in genere inammissibili in sede di legittimità; l'inedità può comportare la declaratoria di inammissibilità e l'imposizione di sanzioni processuali e pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
- Quando l'imputato è ammesso al gratuito patrocinio, la liquidazione delle competenze professionali per la difesa compete al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; la Corte di legittimità non è competente a liquidare tali somme salvo diversa previsione.
- In contestazioni penali con più imputati (es. rissa), la responsabilità civile e la ripartizione del risarcimento dipendono dalla specifica costituzione di parte civile e dalle richieste formulate: la mera partecipazione al fatto comune non comporta automaticamente l'obbligo di risarcimento se la parte civile non ha agito contro tutti.
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