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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32166/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in grado di appello, della condanna pronunciata con rito abbreviato per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 625 n.2 c.p.). Tre motivi: 1) violazione dell'art. 414 c.p.p.: il pubblico ministero avrebbe riaperto le indagini dopo un decreto di archiviazione senza l'autorizzazione del Gip; il decreto di archiviazione era stato emesso per procedimento contro ignoti; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa; 3) contestazione della applicazione dell'aggravante della particolare astuzia (art. 625 n.2 c.p.), sostenendo che il fatto consisterebbe in un semplice allontanamento prima del pagamento e non in modalità fraudolente e scalte

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha confermato il principio che, nel procedimento contro ignoti (art. 415 c.p.p.), non occorre l'autorizzazione del Gip per ulteriori indagini dopo un decreto di archiviazione, trattandosi di archiviazione finalizzata al congelamento delle indagini e non a tutela di una persona già individuata; il PM ha correttamente iscritto il nome dell'indagata nel registro degli indiziati (art. 335 c.p.p.) e ha esercitato l'azione penale. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e infondato: nel rito abbreviato sono utilizzabili gli atti di indagine inclusi nel fascicolo del PM (compresi la querela e l'atto di riconoscimento fotografico) e la sentenza ha adeguatamente valutato la credibilità della persona offesa, integrata anche da indagini che indicavano analoghe identificazioni. Sul terzo motivo il giudice di merito ha motivato in modo puntuale l'esistenza di modalità astute e fraudolente (pretestuosa richiesta di altri generi per ottenere l'allontanamento e dileguarsi con merce per circa 400 euro), idonee a integrare l'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.2 c.p. Conseguentemente il ricorso stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese secondo l'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Disciplina l'autorizzazione del Gip per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di persona già sottoposta ad indagini; la Corte ha precisato che tale regime autorizzatorio non si applica al procedimento contro ignoti

  • art. 415 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento contro ignoti; la sentenza afferma che l'archiviazione in tal caso serve solo a "congelare" le indagini e non impedisce successive attività investigative

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Registro degli indiziati di reato; il PM ha correttamente iscritto il nome dell'indagata al momento opportuno prima di esercitare l'azione penale

  • art. 624 cod. pen.

    Definizione del reato di furto; fattispecie contestata alla ricorrente

  • art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.

    Aggravante per modalità particolarmente astute o scaltre; la Corte ha ritenuto che la condotta descritta (richieste pretestuose per ottenere l'allontanamento e dileguarsi) integri questa aggravante

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazioni di legge; invocato per denunciare la violazione delle norme procedurali sull'autorizzazione alla riapertura

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Vincoli di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso era articolato nei limiti richiesti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Nel procedimento originariamente archiviato per ignoti (art. 415 c.p.p.) il pubblico ministero può riattivare investigazioni e iscrivere il nome di un sospetto senza previa autorizzazione del Gip ai sensi dell'art. 414 c.p.p.; l'autorizzazione tutela chi era già sottoposto ad indagini, non la possibilità di ulteriori attività investigative in presenza di nuove risultanze
  • Nel rito abbreviato sono pienamente utilizzabili, ai fini probatori, gli atti contenuti nel fascicolo del PM (quali querela, atti di riconoscimento fotografico, atti di indagine), perciò le censure sulla valutazione di tali atti devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito
  • L'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 c.p. richiede modalità "astute" o "scalte": condotte che dimostrino artifizio o inganno (es. pretestuose richieste per distrarre la vittima e allontanarsi con la merce) possono legittimamente integrare l'aggravante
  • I motivi generici o aspecifici (non confrontanti puntualmente la motivazione dei giudici di merito) sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione
  • In caso di doppia conforme (conferma di primo e secondo grado) la valutazione della credibilità delle prove e la ricostruzione fattuale del giudice di merito godono di ampia tutela in cassazione e richiedono censure fondate su errori di diritto o su manifesta illogicità della motivazione

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