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Sentenza

Sentenza n. 793/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a una vetrata laterale scorrevole installata presso uno chalet su area demaniale marittima

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, del d.P.R. n. 31/2017, del Regolamento del Parco del Conero e del Glossario dell’edilizia libera, nonché erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La vetrata scorrevole era stata autorizzata nel 2007 come schermatura stagionale, posta sul lato aperto di una struttura già assentita e coperta da una tenda. In occasione di un sopralluogo, era stata rinvenuta ancora installata durante il periodo invernale. Il Comune aveva quindi ritenuto che la permanenza oltre la stagione estiva avesse fatto perdere all’opera il carattere temporaneo, configurando un incremento di superficie e volume e richiedendo autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell’Ente Parco. La società ha sostenuto che, alla luce della disciplina sopravvenuta dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), del d.P.R. n. 380/2001, la vetrata costituisse opera di protezione dagli agenti atmosferici, facilmente amovibile, priva di opere murarie e integrata nella struttura esistente, senza ampliamento della superficie commerciale, e che fosse inoltre esente dagli adempimenti paesaggistici ai sensi del punto A.17 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 e dal nulla osta del Parco, trattandosi di intervento in zona PS.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione. Il Collegio ha ritenuto decisivo che la vetrata fosse collocata sulla linea di proiezione del perimetro della struttura già autorizzata, precisamente sull’unico lato aperto, sicché non risultava ampliata la superficie assentita. Ha inoltre considerato applicabile, nella versione vigente al momento dell’accertamento, l’art. 6, comma 1, lett. b-ter), del d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende nell’edilizia libera gli interventi di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, anche diversi dalle tende, purché non creino spazi stabilmente chiusi e siano agevolmente rimovibili. La precedente autorizzazione stagionale costituiva, secondo il Collegio, un indice della rimovibilità dell’opera. La vetrata, leggera, scorrevole, priva di opere murarie e facilmente amovibile, non aveva trasformato lo spazio esterno in superficie commerciale né determinato aumento di volume o superficie. Quanto ai profili paesaggistici, l’intervento è stato ricondotto al punto A.17 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, relativo alle installazioni esterne facilmente amovibili a corredo di attività economiche; l’impatto paesaggistico rilevante riguardava la struttura complessiva, già autorizzata, e non la vetrata integrata nel perimetro dello chalet. Analoghe conclusioni sono state raggiunte per il Piano del Parco del Conero, che nelle zone PS contempla deroghe o esenzioni per installazioni esterne leggere a corredo di attività commerciali e ricettive. Il TAR ha precisato anche l’autonomia del profilo edilizio rispetto a quello demaniale e sanzionatorio. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001

    le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia costituita da tende... e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera

    La disposizione comprende nell’edilizia libera una serie di interventi di protezione dagli agenti atmosferici, anche diversi dalle tende, purché non creino spazi stabilmente chiusi con aumento di superficie o volume e siano agevolmente rimovibili.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

  • punto A.17 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017

    installazioni esterne poste a corredo di attività economiche [...] costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo

    La vetrata, per caratteristiche e funzione, è stata ricondotta alle installazioni esterne leggere e facilmente amovibili esenti dall’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 24 d.P.R. n. 328/1952

    Richiamato nel verbale di contestazione per la permanenza della vetrata oltre il periodo stagionale autorizzato.

  • art. 1164, comma 1, codice della navigazione

    Richiamato quale base della sanzione amministrativa demaniale irrogata dalla Guardia di Finanza, distinta dal profilo edilizio oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Una vetrata laterale scorrevole, collocata sul lato aperto e sulla linea di proiezione di una struttura già autorizzata, non determina ampliamento della superficie o della volumetria quando si limita a delimitare lo spazio già assentito senza trasformarlo in ambiente stabilmente chiuso.
  • Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), del d.P.R. n. 380/2001, possono rientrare nell’edilizia libera anche opere diverse dalle tende che svolgano funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, purché siano agevolmente rimovibili e non creino spazi stabilmente chiusi né incrementi di superficie o volume.
  • La precedente autorizzazione dell’opera come struttura stagionale può costituire elemento dimostrativo della sua agevole rimovibilità, anche se l’opera viene successivamente mantenuta oltre il periodo stagionale originariamente previsto.
  • Le installazioni esterne leggere e facilmente amovibili poste a corredo di attività commerciali o turistico-ricettive possono essere esenti dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.17 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, quando prive di opere murarie o di strutture stabilmente ancorate al suolo.
  • Il giudizio sulla legittimità di una struttura esterna deve considerare la sua concreta collocazione, funzione e incidenza sul manufatto complessivo; non è sufficiente qualificare automaticamente come abuso edilizio ogni chiusura con vetrate di uno spazio esterno, se essa non comporta ampliamento della superficie utile o mutamento della destinazione funzionale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaConcessioni demaniali marittime
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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