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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36547/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato due cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per omessi versamenti IRPEF e addizionali relativi al periodo d'imposta 2006. In via sostanziale contestavano: l'omesso invio della comunicazione di irregolarità; la necessità di tale comunicazione perché la liquidazione automatizzata avrebbe richiesto valutazioni ulteriori e il raffronto con dati esterni alla dichiarazione; il disconoscimento, da parte dell'Ufficio, di perdite pregresse maturate quale soci di una società di persone e riportate in dichiarazione negli anni successivi; l'asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito della certificazione di avvenuta trasmissione dell'atto di appello alla segreteria del primo giudice; e l'erronea esclusione, da parte della CTR, dell'esame delle memorie depositate il giorno prima dell'udienza. I ricorrenti deducevano, inoltre, violazioni delle norme sul procedimento di liquidazione automatizzata e sul riporto delle perdite fiscali, sostenendo che il controllo non potesse essere svolto con il solo art. 36-bis quando occorressero verifiche su annualità precedenti e valutazioni non meramente aritmetiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il quarto motivo, accolto il secondo e il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Campania e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché esamini nel merito la questione dell'omesso invio della comunicazione di irregolarità alla luce delle perdite pregresse dedotte dai contribuenti e della necessità, o meno, di una verifica non compatibile con la procedura automatizzata ex art. 36-bis. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei due contribuenti contro due distinte cartelle, poiché le questioni erano identiche.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La procedura di liquidazione automatizzata è utilizzabile per controlli cartolari e meri riscontri aritmetici; se occorre comparare dati con dichiarazioni di annualità precedenti o svolgere valutazioni non meramente formali, può non essere lo strumento corretto e assumono rilievo gli obblighi procedimentali connessi alla comunicazione di irregolarità.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'omissione della comunicazione di irregolarità può rilevare ai fini della validità della cartella quando il controllo automatizzato non si limiti a semplici errori materiali e vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo relativo al deposito delle memorie e al rito tributario.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La memoria illustrativa va depositata entro il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza ed è una mera memoria illustrativa; il termine ha natura perentoria.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo in relazione al rito tributario e al deposito degli atti difensivi.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'inammissibilità dell'appello per mancato deposito della prova dell'avvenuta costituzione riguarda, nella prospettazione esaminata, il solo caso di notifica dell'appello a mezzo raccomandata; nel caso concreto l'appello era ammissibile perché risultava il deposito della ricevuta sportello.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indicato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato dai ricorrenti sul riporto delle perdite fiscali da annualità precedenti.

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato dai ricorrenti sul regime delle perdite e sul loro utilizzo in compensazione o in riduzione del reddito imponibile.

  • art. 103 c.p.c.

    Nel processo tributario è applicabile il litisconsorzio facoltativo, consentendo il ricorso congiunto di più soggetti contro atti distinti ma fondato su questioni identiche.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il rinvio al codice di procedura civile consente l'applicazione dell'art. 103 c.p.c. nel processo tributario.

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Indicato come strumento diverso e più appropriato quando il controllo richieda raffronti con dati esterni o verifiche non esauribili nel controllo automatizzato ex art. 36-bis.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è ammissibile un ricorso congiunto di più contribuenti contro atti distinti, purché le controversie presentino identiche questioni giuridiche e la disciplina applicabile consenta il litisconsorzio facoltativo.
  • La memoria illustrativa depositata oltre il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza non può essere esaminata, poiché il termine è perentorio e la memoria ha sola funzione illustrativa, senza poter introdurre nuova causa petendi.
  • La cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittima quando l'Ufficio svolga un controllo meramente cartolare o aritmetico; se invece il recupero d'imposta richiede valutazioni o il raffronto con dati esterni alla dichiarazione, lo strumento automatizzato non è sufficiente.
  • L'omessa comunicazione di irregolarità non incide sempre sulla validità della cartella: la sua rilevanza va valutata in rapporto alla complessità del controllo svolto e alla presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Quando una questione di fatto o di diritto non risulta affrontata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente in quali atti di merito l'abbia dedotta, altrimenti la censura è inammissibile per novità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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