Sentenza n. 4539/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale delle Imprese di Napoli n. 7649/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7649/2022, corretta dal successivo provvedimento n. 1409/2023 quanto all'attribuzione delle spese in suo favore quale difensore antistatario. La sentenza civile, rimasta inoppugnata, era stata notificata al Comune ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse provveduto al pagamento. Inizialmente era emerso un possibile problema di ritualità della notificazione, effettuata presso un indirizzo PEC non coincidente con quello risultante dall'Indice PA; il ricorrente ha successivamente documentato l'invio del titolo e del ricorso a entrambi gli indirizzi PEC, con ricevute di consegna, rendendo rituale la notificazione. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, il riconoscimento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, produca un immediato effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione. Ha ordinato al Comune di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando per l'eventuale ulteriore inerzia il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Ha riconosciuto gli interessi legali, precisando che, sui crediti derivanti da una sentenza, decorrono dal passaggio in giudicato e non dalla pubblicazione della sentenza. Ha applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l'adempimento e di disporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo ed è necessario, per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, prima di procedere all'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a un'amministrazione il pagamento o il conseguimento di un'utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
- Gli interessi legali sui crediti maturati in forza di una sentenza decorrono dal passaggio in giudicato del titolo, non dalla sua pubblicazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato nella sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non priva l'amministrazione del potere di adempiere.
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