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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16236/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un condominio e da vari condomini contro una società venditrice e l’acquirente di un appartamento e di un box siti nel condominio. Gli attori assumevano che la vendita, avvenuta il 29.5.2017 a favore della coniuge dell’amministratore unico della società, fosse stata posta in essere per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, in particolare per crediti da vizi costruttivi oggetto di altro giudizio e per spese condominiali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo rilevabile d’ufficio l’esimente di cui all’art. 2901, comma 3, c.c., poiché il prezzo era stato destinato al pagamento di debiti scaduti verso una banca ipotecaria. La Corte d’appello ha invece accolto la revocatoria, qualificando quella difesa come eccezione in senso stretto tardivamente proposta, e ritenendo comunque provati eventus damni e scientia damni. In cassazione l’acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2901, comma 3, c.c., 167 e 112 c.p.c., sostenendo che la destinazione del prezzo al pagamento di debiti scaduti fosse eccezione rilevabile d’ufficio e comunque tempestivamente allegata e provata; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d’appello non avrebbe esaminato i documenti attestanti il pagamento del debito ipotecario e l’assenza di alternative patrimoniali; 3) omesso esame sul requisito dell’eventus damni, che, per la presenza di ipoteche e crediti della banca, avrebbe escluso un pregiudizio concreto per i creditori condominiali; 4) violazione dell’art. 2729 c.c. per avere desunto la scientia damni dal solo rapporto coniugale e dalla generica conoscenza dell’indebitamento della società, senza presunzioni gravi, precise e concordanti rispetto ai crediti dei condomini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che l’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 2901, comma 3, c.c. per l’adempimento di un debito scaduto integra un’eccezione in senso stretto: deve essere allegata e provata dall’acquirente, non è rilevabile d’ufficio e, se proposta in appello, è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l’apparente veste di omesso esame di fatti decisivi o di violazione di legge, tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito: quanto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non era stato indicato un vero fatto storico decisivo omesso; quanto all’art. 2729 c.c. mancava la deduzione di un errore di diritto, risolvendosi la censura in una contestazione della valutazione presuntiva compiuta dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    esenzione dall'azione revocatoria ordinaria per l'adempimento di un debito scaduto

    costituisce eccezione in senso stretto: deve essere specificamente allegata e provata dall’acquirente, non essendo onere del creditore dimostrarne l’inesistenza; non è rilevabile d’ufficio dal giudice.

  • art. 166 c.p.c.

    termine di costituzione del convenuto

    rileva ai fini della tempestività della proposizione delle eccezioni in senso stretto, che devono essere introdotte nella comparsa depositata nel termine di legge.

  • art. 167 c.p.c.

    il convenuto nella comparsa di costituzione deve indicare le eccezioni in senso stretto

    le eccezioni in senso stretto non dedotte tempestivamente nella comparsa di risposta restano precluse.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; la Corte ha escluso un’omessa pronuncia rilevante sul punto decisivo, avendo applicato le preclusioni processuali.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di legge

    non consente di trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito o delle risultanze fattuali.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    richiede l’omesso esame di un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare una diversa lettura delle prove o delle argomentazioni del giudice.

  • art. 2729 c.c.

    presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

    la censura in cassazione deve indicare un errore di diritto nell’applicazione dei criteri legali delle presunzioni; non è ammissibile una mera contestazione della valutazione di merito sulle circostanze indiziarie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    trattazione in camera di consiglio

    richiamato per il rito di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, al presupposto per il versamento dell’ulteriore importo se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria, l’esenzione prevista per il trasferimento compiuto in adempimento di un debito scaduto è un’eccezione in senso stretto: deve essere dedotta tempestivamente dal convenuto e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
  • Le eccezioni in senso stretto sono soggette alle preclusioni di costituzione: se non sono formulate nella comparsa depositata nel termine di legge, restano precluse anche se i fatti relativi risultano documentati.
  • Ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare un fatto storico preciso, decisivo e discusso, che il giudice abbia completamente omesso di esaminare; non è sufficiente criticare la valutazione delle prove o l’omessa considerazione di argomenti difensivi.
  • La violazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici è denunciabile solo se si indica un errore nell’applicazione dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza; non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del compendio indiziario.
  • Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione non può tradursi in un riesame del merito della controversia, né in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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