Cassazione Civile, Ordinanza n. 08934/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un comune nei confronti della società concessionaria del parcheggio annesso al Forum di Assago: uno per i corrispettivi della concessione d’uso del parcheggio pubblico per un semestre del 2013 e l’altro per i corrispettivi dei servizi viabilistici resi dalla polizia locale in occasione di eventi ospitati dal Forum. La società ha proposto opposizione al primo decreto contestando alcuni pagamenti parziali già eseguiti e chiedendo la compensazione con un proprio controcredito, dedotto come somma indebitamente versata per servizi viabilistici negli anni 2004-2013; ha inoltre negato in radice il credito portato dal secondo decreto, sostenendo che i servizi sarebbero stati resi solo per scelta discrezionale del Comune e che in passato i relativi pagamenti erano avvenuti per errore. La società ha anche proposto domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito. Il Tribunale ha accolto solo in parte la prima opposizione e ha rigettato la seconda. In appello la società ha insistito sulla lettura della convenzione del 1998, sulla nullità o inefficacia di alcuni atti richiamati dal giudice di merito, sulla violazione delle regole di contabilità pubblica e sull’inesistenza del credito per servizi viabilistici; la Corte d’appello ha respinto il gravame. In Cassazione la ricorrente ha articolato sette motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici ex art. 1362 c.c. nell’interpretazione della clausola convenzionale che disciplinava le manifestazioni e i servizi di viabilità; 2) nullità della motivazione e violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto nuova e quindi inammissibile una deduzione volta a limitare l’obbligo di pagamento ad alcune sole manifestazioni; 3) violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti della PA e degli artt. 1326 e 1327 c.c. per avere valorizzato comportamenti concludenti; 4) omesso esame delle eccezioni di nullità o inefficacia di un verbale del 2008 e di una nota del 1990; 5) violazione dell’art. 23 Cost. e della disciplina della polizia municipale, se la sentenza avesse attribuito al regolamento comunale valenza impositiva; 6) violazione dell’art. 2033 c.c. in tema di ripetizione di indebito, poiché la Corte avrebbe escluso la restituzione valorizzando il fatto che per anni la società aveva pagato; 7) violazione dell’art. 1988 c.c. per avere attribuito a un riconoscimento di debito valore costitutivo dell’obbligazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi tranne il secondo, accolto nella parte in cui censurava l’errore processuale sulla novità della domanda: ha infatti ritenuto che una deduzione che restringe il thema decidendum a una parte del credito già contestato in primo grado non integra domanda nuova, ma semplice limitazione quantitativa della pretesa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese, con incarico di verificare pure se, dopo il ricorso, i pagamenti effettuati dalla società abbiano inciso sulla materia del contendere e con quali effetti sui decreti ingiuntivi.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso limitatamente alla censura processuale sull’art. 345 c.p.c.; ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della questione relativa alla deduzione di limitazione dell’oggetto dell’opposizione e per la verifica dell’eventuale sopravvenuto pagamento delle somme ingiunte e delle conseguenze sulla materia del contendere e sulla revoca dei decreti ingiuntivi. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Per stabilire la comune intenzione delle parti si deve partire dal dato letterale e, se necessario, considerare anche il comportamento complessivo, successivo alla stipulazione; la denuncia di violazione di tali canoni non può risolversi nella sola contrapposizione di una diversa lettura del contratto.
art. 345 c.p.c.
In appello non sono ammesse domande nuove; tuttavia non costituisce domanda nuova una deduzione che si limiti a circoscrivere quantitativamente la pretesa già fatta valere in primo grado, senza introdurre un diverso thema decidendum.
art. 16 r.d. 2440 del 1923
Richiamato dalla ricorrente per la forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione, ma la Corte ha escluso che la decisione impugnata abbia fondato l'obbligazione su comportamenti concludenti in sostituzione del contratto scritto.
art. 192 d.lgs. 267 del 2000
Norma richiamata per l'applicabilità ai comuni delle regole di contabilità pubblica.
art. 1326 c.c.
Richiamato nel motivo sulla conclusione del contratto; la Corte non ha fondato la decisione su una nuova formazione negoziale, ma sull'interpretazione di una convenzione già esistente.
art. 1327 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto irrilevante il riferimento, perché il titolo dell'obbligazione è stato individuato nella convenzione scritta.
art. 112 c.p.c.
La censura di omesso esame delle eccezioni è stata respinta perché i documenti contestati erano stati usati solo come elementi interpretativi o presuntivi, non come fonte autonoma dell'obbligazione.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'asserita imposizione di un pagamento senza base legale; la Corte ha escluso che il regolamento comunale avesse natura impositiva, essendo la fonte del vincolo la convenzione.
art. 7 L. 65 del 1985
Richiamato nel motivo che contestava il regolamento di polizia municipale; la Corte ha precisato che il regolamento costituiva solo il quadro applicativo della clausola contrattuale.
art. 31 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale
È stato considerato dalla Corte solo come cornice regolamentare che consente servizi richiesti da privati e prevede il rimborso delle spese, ma non come fonte autonoma dell'obbligo di pagamento.
art. 2033 c.c.
La domanda di ripetizione di indebito è stata ritenuta infondata perché la ratio decidendi non si fondava sull'aver pagato per anni, bensì sull'interpretazione della clausola contrattuale che rendeva dovuti i corrispettivi.
art. 1988 c.c.
Il riconoscimento di debito è stato considerato al più come argomento rafforzativo; la decisione si fondava comunque sulla fonte contrattuale dell'obbligazione, non sul riconoscimento come titolo autonomo.
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto, la censura di violazione dei canoni ermeneutici è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente quale regola interpretativa sarebbe stata violata e in che modo; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- La valutazione della comune volontà delle parti è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione.
- In appello non si introduce una domanda nuova quando la parte si limita a ridurre o circoscrivere quantitativamente la pretesa già dedotta in primo grado, purché resti immutato il nucleo sostanziale della controversia.
- La clausola contrattuale stipulata da una pubblica amministrazione può essere interpretata anche alla luce del comportamento complessivo e successivo delle parti, senza che ciò equivalga a sostituire al contratto scritto una fonte negoziale diversa.
- Un atto o documento contestato non assume necessariamente valore di fonte autonoma dell'obbligazione se il giudice lo utilizza soltanto come elemento interpretativo o presuntivo a supporto di una diversa base contrattuale già esistente.
- Il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. ha, di regola, efficacia probatoria e non costitutiva: se l'obbligazione trova già titolo in un diverso rapporto, il riconoscimento può al più rafforzare la prova del credito.
- La domanda di ripetizione di indebito non può essere accolta quando la ratio della decisione accerti che il pagamento era dovuto in base al titolo contrattuale, a prescindere da argomenti accessori fondati su pagamenti pregressi o su asseriti arricchimenti.
- In opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve considerare anche fatti sopravvenuti estintivi del credito, come un eventuale pagamento intervenuto dopo l'emissione del decreto, poiché la verifica riguarda la situazione esistente al momento della decisione.
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