Cassazione Civile, Ordinanza n. 27586/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di una trebbiatura di ceci eseguita in forza di un contratto verbale. Il Tribunale, decidendo sull'appello contro la sentenza del Giudice di Pace, aveva ritenuto errata la declaratoria di tardività dell'opposizione, aveva affermato la competenza del Giudice di Pace di Macerata e aveva reputato non dimostrata la tesi dell'opponente secondo cui la lavorazione era stata commissionata nel 2014 a soggetto diverso, titolare di impresa individuale, e non alla società nel 2015. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione degli artt. 38 c.p.c., 46 c.p.c. e 1182 c.c., assumendo che la competenza territoriale dovesse essere determinata in base al luogo di adempimento esistente alla scadenza dell'obbligazione e che il successivo trasferimento del domicilio del creditore non potesse incidere, salvo prova della conoscenza del mutamento da parte del debitore. Con il secondo motivo si deducevano violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 112 c.p.c., nonché omesso esame di atti decisivi, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato l'eccezione circa la conclusione del contratto con altro soggetto e aveva errato nel non porre a carico della società la prova dell'avvenuta conclusione del contratto azionato in monitorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato: ai fini della competenza territoriale per le obbligazioni da adempiere al domicilio del creditore, rileva il luogo di adempimento al momento della scadenza del debito, mentre il successivo trasferimento del domicilio del creditore non sposta il criterio di collegamento; il mutamento può solo consentire al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo se questo gli sia stato indicato. Il Tribunale aveva quindi errato nel valorizzare il trasferimento di domicilio del creditore dopo la scadenza dell'obbligazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di Pace di Camerino, ritenuto territorialmente competente in relazione al domicilio del creditore al momento della scadenza del debito, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
richiamato ai fini del regolamento della competenza territoriale; il suo coordinamento con l'art. 1182 c.c. impone di guardare al luogo di adempimento rilevante al momento della scadenza dell'obbligazione.
art. 46 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla competenza territoriale, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisoria nel testo riportato.
art. 1182 c.c.
per la Corte, ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta alla scadenza; il successivo mutamento del domicilio del creditore non incide sul criterio di collegamento.
art. 20 c.p.c.
coordinato con l'art. 1182 c.c. per individuare il foro del luogo di adempimento dell'obbligazione.
art. 2697 c.c.
invocato nel secondo motivo per la ripartizione dell'onere della prova circa l'esistenza del contratto dedotto in monitorio.
art. 115 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove e degli atti di causa.
art. 112 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per omessa pronuncia o mancata considerazione delle eccezioni svolte.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro di deducibilità dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nelle obbligazioni da adempiere al domicilio del creditore, occorre avere riguardo al luogo di adempimento esistente al momento della scadenza dell'obbligazione; il successivo trasferimento del domicilio del creditore non modifica il criterio di collegamento.
- Il mutamento successivo del domicilio del creditore non rileva come spostamento automatico del foro competente; può al più consentire l'adempimento efficace nel nuovo luogo se questo sia stato comunicato al debitore.
- Quando una questione di competenza è risolta in base al luogo di adempimento, il giudice di merito non può fondarsi su valutazioni di mera opportunità o assenza di disagio per la controparte, poiché tali elementi sono giuridicamente irrilevanti rispetto al criterio legale.
- L'accoglimento di un motivo che definisce la competenza rende assorbite le ulteriori censure che dipendono dalla medesima decisione processuale.
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