Cassazione Civile, Ordinanza n. 14877/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale iscritta all'Albo Artigiani aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una cooperativa per un credito derivante da prestazioni di scavo, demolizione e movimento terra, domandando in parte il privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 c.c. Il giudice delegato aveva ammesso il credito ma senza privilegio, ritenendo che le prestazioni fossero eseguite in esecuzione di un contratto di appalto. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto del privilegio, affermando che il privilegio artigiano non spetta ai crediti nascenti da contratto di appalto o subappalto d'opera. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice considerato provata l'esistenza del contratto di appalto per mancata contestazione; 2) ancora violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il contratto richiamato dalla curatela riguardava lavori eseguiti in un cantiere estraneo al ricorrente; 3) violazione dell'art. 2751-bis n. 5 c.c. per avere il tribunale negato il privilegio sulla sola base della derivazione del credito da appalto, nonostante la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'imprenditore artigiano; 4) violazione dell'art. 2751-bis n. 5 c.c. assumendo che, dopo la riforma del 2012, ai fini del privilegio rileva l'aspetto soggettivo dell'imprenditore artigiano e non la tipologia contrattuale delle prestazioni.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei quattro motivi, perché ha preso atto del deposito di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, applicando il principio di causalità, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Non essendo stata necessaria una decisione sul merito, restano impregiudicate le questioni sul privilegio artigiano e sulla rilevanza del contratto di appalto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
è invocato dal ricorrente per contestare l'utilizzo, da parte dei giudici di merito, di un fatto ritenuto provato per mancata contestazione; la Corte non si pronuncia nel merito del motivo per sopravvenuta rinuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di legittimità denunciato nei motivi di ricorso.
art. 2751-bis, n. 5, c.c.
norma evocata dal ricorrente per sostenere la spettanza del privilegio artigiano sul credito; la Corte non decide sul punto per estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, a prescindere dall'accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che, in caso di estinzione del giudizio, non opera l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo in relazione al rinvio operato dal comma 1-quater per il contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta validamente depositata, determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, con conseguente consolidamento della decisione impugnata.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non comporta una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- Le spese del giudizio seguono il principio di causalità e possono essere poste a carico del ricorrente che, dopo aver introdotto l'impugnazione, ne determini l'estinzione mediante rinuncia.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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