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Sentenza

Sentenza n. 1219/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 641/2024, relativa all'accreditamento della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, n. 641/2024, passata in giudicato il 24 settembre 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto all'accreditamento del bonus della carta del docente per complessivi euro 1.000,00 e aveva condannato il Ministero a provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza eseguire il giudicato. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che erano stati rispettati sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, considerata la notificazione della sentenza all'amministrazione il 5 novembre 2024, sia gli ulteriori adempimenti processuali, essendo il ricorso stato notificato e depositato il 6 ottobre 2025. La ricorrente aveva inoltre chiesto la corresponsione degli interessi sulla sorte capitale, ritenendoli accessori liquidati nella sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato quanto alla domanda principale, accogliendolo in parte. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma di euro 1.000,00 spettante a titolo di carta del docente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha respinto la domanda relativa agli interessi, poiché la sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione non conteneva alcuna statuizione sugli interessi e il giudice dell’ottemperanza non può ampliare il contenuto del titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con termine di ulteriori 60 giorni dall'istanza dell'interessata. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto esperibile l'azione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il rispetto prima della proposizione dell'azione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, benché dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto nell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 la disciplina richiamata dal TAR in materia di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione, destinataria della condanna, non vi abbia provveduto spontaneamente, purché siano rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio previsti dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve limitarsi a dare attuazione al contenuto del titolo giudiziale e non può riconoscere accessori, come gli interessi, che non siano stati espressamente liquidati o comunque previsti nella sentenza da eseguire.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il termine e gli atti necessari per la completa esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può operare senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione, anche analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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