Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18774/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva riformato la decisione favorevole della C.T.P. di Benevento relativa ad avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA per gli anni 2011-2012 derivanti da verifiche collegate a Nuova Santa Rosa s.r.l. Il ricorso per cassazione includeva undici motivi volti a censurare: insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello; nullità degli avvisi per difetto di notifica; mancato esame di eccezioni e prove; violazioni di norme tributarie e processuali (tra cui onere della prova, presunzioni, carenza di motivazione dell'avviso, legittimità dell'accertamento induttivo), e nullità della sentenza per omessa pronuncia su domande ed eccezioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché i motivi erano in massima parte generici, non specifici, non si confrontavano con la decisione impugnata, non localizzavano né trascrivevano atti o passi decisivi e non consentivano l'esame della fondatezza delle doglianze. La Corte ha pertanto respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.000 oltre spese prenotate a debito, e ha rilevato l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato secondo l'art. 13 del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Rinvio al vizio di motivazione (insufficiente o contraddittoria). La Corte ha ritenuto che i motivi correlati a questo articolo fossero privi di specificità e quindi inammissibili.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Rinvio a violazione e falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha applicato questo parametro per valutare la specificità e l'attinenza delle doglianze; motivi generici sono stati ritenuti inammissibili.

  • artt. 145, 138, 139, 141 c.p.c.

    Norme processuali relative alla notificazione e alla nullità degli atti. La Corte ha osservato che l'eccezione di nullità per difetto di notifica avrebbe dovuto essere devoluta all'appello mediante specifico appello incidentale, non potendo essere sollevata genericamente in cassazione.

  • art. 115, 116, 167 c.p.c.

    Principi e regole sul mezzo istruttorio, produzione e valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto i rilievi in proposito troppo generici e non circostanziati rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale del contenzioso tributario attinente alla istruttoria e ai mezzi di prova; la Corte ha rilevato che i motivi non specificavano quali prove non fossero state esaminate.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Prescrizioni in tema di accertamento fiscale (motivazione degli atti). La Corte ha sottolineato che censurare direttamente l'avviso di accertamento senza confrontarsi con la decisione impugnata è inadeguato in cassazione.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Regole IVA rilevate nel ricorso; la Corte ha osservato che i rilievi relativi all'IVA non sono stati adeguatamente motivati rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 7 legge n. 212/2000

    Disposizioni sul regime delle imprese e rapporto con gli obblighi di documentazione fiscale; usata dalla ricorrente ma senza idonea contestualizzazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova nelle controversie civili. La Corte ha ritenuto la censura generica, non indicando quali fatti non fossero stati provati e perché.

  • art. 342 c.p.c.

    Nullità dell'appello per violazione di norme sulla notificazione degli atti processuali; la Corte ha ritenuto la doglianza non circostanziata.

  • artt. 53, 56, 57 d.lgs. n. 546/1992

    Ulteriori norme del processo tributario su impugnazioni e termini; i motivi che invocavano tali articoli non hanno fornito elementi di specificità richiesti per la cassazione.

  • legge n. 241/1990

    Principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi richiamati dalla ricorrente; la Corte ha tuttavia evidenziato la mancanza di collegamento diretto con la sentenza impugnata.

  • art. 75 d.P.R. n. 917/1986

    Norme relative alla presunzione di reddito e accertamento induttivo; la Corte ha osservato che l'appello non trattava di accertamento induttivo e i rilievi non erano stati sollevati in primo grado.

  • art. 53 Cost.

    Principio costituzionale della capacità contributiva evocato dalla ricorrente; non adeguatamente collegato alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2729 c.c.

    Disciplina sulle presunzioni e prova; la Corte ha ritenuto che il motivo che invocava tale norma censurasse direttamente l'avviso di accertamento e non la sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Onere motivazionale della decisione; la doglianza è stata giudicata astratta e priva di specificità rispetto alla sentenza impugnata.

  • artt. 36, comma 2 d.lgs. n. 546/1992, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.

    Norme che riguardano la motivazione e la nullità delle sentenze; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla nullità della sentenza non sufficientemente specifico.

  • art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002

    Norme sul contributo unificato e sui rimborsi per la controparte che non ha depositato controricorso; la Corte ha disposto l'applicazione degli importi previsti e la possibile integrazione del contributo dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione occorre motivare ogni singolo motivo con specificità: indicare esattamente quale punto della decisione impugnata si censura e perché; non bastano principi generici.
  • Non si può censurare direttamente l'atto amministrativo (es. avviso di accertamento) in cassazione senza confrontare e localizzare il passaggio della sentenza impugnata che lo ha valutato; la censura deve investire la motivazione della decisione impugnata.
  • Le eccezioni di nullità o questioni procedurali rilevabili in appello devono essere tempestivate (es. con appello incidentale) se si vuole che siano esaminate dalla Corte d'Appello; in cassazione va dimostrato che la questione è stata effettivamente devoluta o trattata nei gradi precedenti.
  • Quando si contestano prove o presunzioni, bisogna indicare esattamente quali fatti non sarebbero provati e perché, e localizzare gli atti o le parti di processo pertinenti nel fascicolo di merito.
  • Allegare e trascrivere nel ricorso gli atti fondamentali (avvisi, appello avversario, parti decisive della sentenza impugnata) è essenziale per consentire al giudice di verifica; la loro mancata indicazione o produzione può portare all'inammissibilità.
  • La cancellazione dall'albo di un difensore dopo il deposito non determina automaticamente l'annullamento del processo di cassazione se è garantito il contraddittorio e la parte è stata informata della data dell'udienza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.