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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15965/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società assicuratrice agiva per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivato dal pagamento di un assegno di traenza non trasferibile a favore di un soggetto diverso dal beneficiario effettivo. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado favorevole all'attrice, aveva escluso la responsabilità dell'istituto negoziatore/pagatore, ritenendo che il presentatore fosse stato identificato con documenti riferibili al nominativo indicato nel titolo, che non vi fossero indici evidenti di falsità o alterazione e che non fosse esigibile l'uso di attrezzature sofisticate per scoprire l'eventuale difformità. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 43 l.ass., sostenendo che la responsabilità della banca per pagamento a soggetto non legittimato sarebbe oggettiva e prescinderebbe dalla colpa, essendo sufficiente l'inadempimento; (2) violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., assumendo che l'istituto negoziatore, quale giratario per l'incasso, dovesse comunque provare l'impossibilità non imputabile o l'adozione della diligenza professionale richiesta; (3) violazione degli artt. 1176 c.c., 43 l.ass. e delle norme postali, contestando l'affermazione di un concorso colposo della stessa assicurazione per aver spedito il titolo per posta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché la censura era costruita su un presupposto fattuale diverso da quello accertato dal giudice di merito: il pagamento non era avvenuto a un soggetto certamente diverso dal prenditore, ma a una persona che coincideva per nome e cognome con il beneficiario indicato nel titolo, senza elementi ulteriori di difformità percepibili. Ha poi respinto il secondo motivo ribadendo che, in tema di assegno non trasferibile, la banca negoziatrice risponde secondo l'art. 1218 c.c., ma può liberarsi provando di aver adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; nella specie il Tribunale aveva logicamente valorizzato l'assenza di alterazioni apparenti, l'identificazione documentale del presentatore e la mancanza di indici allarmanti. Il terzo motivo è stato assorbito, perché la motivazione autonoma decisiva era già sufficiente a fondare il rigetto della domanda risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.ass.

    La banca negoziatrice dell'assegno non trasferibile risponde del danno da pagamento a persona diversa dall'effettivo beneficiario, ma può offrire prova liberatoria dimostrando di aver agito con la diligenza professionale richiesta; l'espressione "persona diversa" va letta nel contesto cartolare e non in senso assoluto.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità dell'istituto negoziatore è ricostruita in termini contrattuali; tuttavia l'inadempimento può essere escluso dalla prova dell'assenza di imputabilità, ossia dell'adempimento conforme alla diligenza dovuta.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza richiesta al banchiere negoziatore è quella professionale, da valutare secondo standards dell'ordinamento e della realtà sociale; non è esigibile l'uso di strumenti o controlli straordinari non appartenenti alla normale prassi.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati come censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, ma la doglianza principale è stata ritenuta eccentrica rispetto all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 228/12

    Richiamata quale modifica all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02.

Massime di principio

  • In tema di pagamento di assegno di traenza non trasferibile, la responsabilità della banca negoziatrice non è oggettiva in senso assoluto: il creditore deve allegare il pagamento a soggetto non legittimato, ma l'istituto può liberarsi dimostrando di avere identificato il presentatore con la diligenza professionale esigibile.
  • La nozione di "persona diversa dal prenditore" va interpretata alla luce del dato cartolare e del contesto concreto; in assenza di elementi intrinseci o esterni idonei a segnalare la difformità dell'identità, non può pretendersi dalla banca un controllo ultroneo o specialistico.
  • La valutazione della diligenza del banchiere negoziatore è rimessa a un parametro elastico ex art. 1176, comma 2, c.c., integrato dagli standards operativi normalmente riconosciuti; non assumono portata vincolante raccomandazioni prive di valore normativo o non rispondenti alla prassi sociale consolidata.
  • Se la ratio decidendi autonoma esclude la responsabilità del convenuto per corretto adempimento/diligenza, restano assorbite le ulteriori questioni sul concorso causale del comportamento del danneggiato e sugli ulteriori profili di responsabilità prospettati.
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