Cassazione Penale, Sentenza n. 20405/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Corradini impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare contestando: 1) la mancanza di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice del riesame in relazione al delitto di concorso esterno in associazione per delinquere, con argomentazioni ritenute sommari ed aspecifiche e riferite a soggetti plurimi e indistinti; 2) la confusione tra la figura dell'affiliato/reclutamento e quella dell'extraneus che fornisce un contributo occasionale, contestando che i fatti attribuiti a Corradini (concorso in rapina e ricezione per cessione di stupefacenti) non costituissero di per sé prova di una contribuzione ab aexterno significativa e determinante; 3) l'erronea valutazione della gravità indiziaria del capo relativo allo stupefacente (capo 61), laddove la difesa aveva chiesto la riqualificazione da ipotesi di cocaina a ipotesi di marijuana, sostenendo che la diversa qualificazione avrebbe inciso sulla gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente implichino una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, ricordando i limiti del sindacato sulle decisioni del giudice del riesame: la Cassazione non può rivedere gli elementi di fatto, lo spessore degli indizi o l'apprezzamento delle esigenze cautelari, potendo solo verificare che l'atto impugnato esponga ragioni giuridicamente significative e sia privo di evidenti illogicità. Quanto al merito, il Tribunale aveva motivato che Corradini forniva contributi ripetuti e consapevoli, inserendosi ogniqualvolta ne aveva l'occasione e dimostrando così una contribuzione significativa e determinante pur senza affectio societatis, elementi ritenuti sufficienti a sostenere l'ipotesi di concorso esterno. La richiesta di riqualificazione della sostanza in marijuana è stata ritenuta una mera ipotesi probabilistica non idonea a scalfire la gravità indiziaria. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicabili.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
associazione per delinquere
La norma definisce l'associazione per delinquere; la Corte richiama il concetto di concorso esterno come apporto significativo e determinante esterno al sodalizio, senza affectio societatis ma con consapevolezza e contributo rilevante
DPR 309/1990 art. 73
La differente qualificazione della sostanza (comma 1 vs comma 4) incide sulla gravita del reato; tuttavia la Corte ha ritenuto che una mera ipotesi difensiva sulla natura della sostanza non neutralizzi la gravità indiziaria posta a fondamento della misura
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso
La norma impone la condanna alle spese processuali alla parte che propone il ricorso quando questo viene rigettato
disp. att. c.p.p. art. 94
comma 1-ter e comma 1-bis
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario se la decisione non comporta rimessione in libertà, affinche' si proceda agli adempimenti previsti
giurisprudenza di legittimità
Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995; Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011; Sez. 5 Sent. n. 33874 del 05/07/2021
Principio secondo cui la Cassazione non revisione il merito delle valutazioni del giudice del riesame; definizione giurisprudenziale del concorso esterno come apporto significativo e determinante che non implica partecipazione organica al sodalizio
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere la valutazione degli elementi di fatto e l'intensità degli indizi: il suo controllo è limitato a verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifeste
- Per configurare il concorso esterno in associazione sono richiesti consapevolezza degli scopi associativi e un contributo esterno che sia significativo e determinante per la vita o la sopravvivenza del sodalizio; singoli atti o reati comuni occasionali non bastano se non dimostrano questa rilevanza
- Le eccezioni procedurali o difensive devono essere effettivamente sviluppate e motivate nell'atto impugnatorio; obiezioni limitate all'intestazione o non articolate sono inammissibili
- La semplice affermazione probabilistica sulla natura della sostanza stupefacente non è sufficiente a modificare la valutazione della gravità indiziaria: la richiesta di riqualificazione necessita di elementi concreti e non di ipotesi non provate
- In tema di misure cautelari, le decisioni del giudice del riesame devono contenere ragioni giuridiche significative; tuttavia la loro congruità e la fondatezza degli indizi restano tipicamente oggetto di valutazione del giudice di merito e del riesame, non della Cassazione
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