Ordinanza n. 11216/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno in data 21/07/2020, notificato il 03/09/2020, di respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio è stato trattato in una camera di consiglio istruttoria nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non ha quindi deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza, ma ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti, compreso l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il differimento della trattazione deve rispettare il divieto di rinvio previsto dalle disposizioni richiamate, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze istruttorie di smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, prima di trasmettere il fascicolo per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento.
- Quando l'interesse a ricorrere persiste, il fascicolo del procedimento è stato depositato dall'amministrazione e non risultano ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudizio può essere avviato alla calendarizzazione dell'udienza di smaltimento senza differimento incompatibile con gli impegni di definizione dell'arretrato e con il PNRR.
Come è indicizzato
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