Cassazione Civile, Sentenza n. 23278/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di annullamento del licenziamento disciplinare intimato il 16/09/2016. Il licenziamento si basava sull'autorizzazione, da parte del ricorrente quale preposto di filiale, della messa all'incasso di assegni la cui firma di traenza non corrispondeva al titolare del conto. Il ricorrente deduceva (i) carenza assoluta della motivazione su profili di illegittimità della procedura di negoziazione; (ii) errata interpretazione della normativa (art. 1 legge 386/1990 e connessi) sostenendo che il titolare del conto aveva poi autorizzato la negoziazione e che il preposto non era tenuto ad applicare la procedura; (iii) mancata motivazione circa la proporzionalità della sanzione; (iv) mancata valutazione dell'eventuale acquiescenza datoriale rispetto ai comportamenti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito circa la violazione dell'art. 1 legge n. 386/1990 (emissione di assegno senza autorizzazione) e la gravità della condotta del preposto, che ha compromesso il vincolo fiduciario giustificando la giusta causa di licenziamento. Ha altresì ritenuto adeguata la motivazione sulla proporzionalità della sanzione e sulla tempestività della contestazione disciplinare, escludendo l'acquisizione del consenso datoriale (acquiescenza). Il motivo che invocava la possibilità di regolarizzare la firma postuma è stato respinto per lettura letterale della norma che tutela la fede pubblica e fa riferimento alla mancanza di autorizzazione del trattario. Per effetto della soccombenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (liquidate in € 4.000 compensi, € 200 esborsi, più oneri e contributo unificato).
Norme richiamate
art. 1 legge 28 dicembre 1990 n. 386
La Corte ha interpretato l'art. 1 come normativa volta a tutelare la fede pubblica nella circolazione degli assegni, riferendosi espressamente alla mancanza di autorizzazione del trattario; ne consegue che la regolarizzazione postuma della firma da parte del titolare non giustifica, sul piano pubblico e disciplinare, l'autorizzazione data dal dipendente per l'incasso di assegni irregolari.
art. 2119 c.c.
La norma (giusta causa) è stata richiamata come criterio elastico che il giudice di merito deve applicare per valutare la gravità della condotta; Cassazione precisa che il sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica di ragionevolezza della sussunzione e non può sostituirsi al giudice del merito.
art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.
Richiamati in relazione al requisito motivazionale: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito la motivazione minima costituzionalmente richiesta, indicando i punti decisivi e le ragioni del convincimento.
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)
I motivi di ricorso in cassazione proposti dal ricorrente erano fondati su queste figure di vizio; la Corte ha ritenuto che si trattasse, in larga parte, di tentativi di riesame del merito e che la motivazione data non fosse affetta da omessa o apparente motivazione ai sensi delle norme citate.
artt. 1, 2, 9 legge n. 386/1990
Sono state invocate dal ricorrente in relazione alla correttezza procedurale e alla fattispecie sanzionatoria; la Corte ha escluso la lettura estensiva invocata dal ricorrente e ha ribadito la funzione pubblicistica della normativa, che non consente la regolarizzazione postuma dell'irregolarità tramite iniziative del dipendente bancario.
art. 1375 c.c.
Riferita al principio di correttezza; la Corte non ha ritenuto che potesse prevalere sulla funzione di tutela della circolazione degli assegni e sulla disciplina pubblicistica prevista dalla legge 386/1990.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'accertamento dell'obbligo del versamento del contributo unificato ulteriore da parte del ricorrente in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La regolarizzazione 'postuma' della firma su un assegno non elimina la rilevanza disciplinare se l'incasso è stato consentito in violazione delle regole di autorizzazione: la normativa sulla circolazione degli assegni tutela la fede pubblica e impedisce che un dipendente bancario possa sanare unilateralmente l'irregolarità.
- La valutazione della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione disciplinare è rimessa al giudice del merito; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione manifesti o per errori di diritto, non per contrasto valutativo sui fatti.
- Per far valere l'acquiescenza o la tempestività della contestazione occorre dimostrare in modo concreto e convincente il comportamento del datore che integri il consenso o l'omissione; ritardi giustificati da esigenze di accertamento o dalla struttura organizzativa non configurano necessariamente acquiescenza.
- In sede di impugnazione per cassazione è necessario prospettare specifici profili di illegittimità giuridica o di carenza motivazionale minima: le contestazioni generiche volte a riesaminare le prove o a chiedere una diversa valutazione del merito sono normalmente inammissibili.
- Il ruolo del preposto bancario è particolarmente delicato rispetto a fatti che incidono sulla fede pubblica: violazioni delle procedure possono compromettere il rapporto di fiducia e giustificare il licenziamento per giusta causa.
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