Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23294/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato il 29/06/2017 per fatti consistenti nella mancata emissione/consegna dello scontrino fiscale e nell'omesso versamento in cassa di somme percepite in quattro episodi; il ricorrente deduce otto motivi volti a censurare la valutazione probatoria, la carenza motivazionale, l'assenza dell'elemento soggettivo e la non considerazione di una circolare aziendale che escluderebbe la contestabilità di ammanchi inferiori a 10 euro

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza dei presupposti di ammissibilità: i motivi denunciavano in prevalenza difetti di valutazione del merito o mancata assunzione di un fatto decisivo non adeguatamente allegato, profili non sindacabili in cassazione. Il ricorso incidentale condizionato di Autogrill è stato assorbito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina riformata: in cassazione è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo la cui diversa considerazione comporterebbe certamente una decisione diversa; il ricorrente non ha allegato un fatto decisivo tale da rendere ammissibile il motivo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato con riferimento a denunce di violazione di norme probatorie e di diritto processuale: la Corte osserva che tali censure, quando mirino in realtà a nuova valutazione del materiale probatorio, sono inammissibili in cassazione

  • art. 414 c.p.c., art. 415 c.p.c., art. 416 c.p.c., art. 421 c.p.c.

    Norme sul processo civile e sulle prove; la Corte rileva che la contestazione di mancata acquisizione o ammissibilità documentale può essere rilevante solo se prospettata nei termini che consentono di far emergere un vizio decisivo: qui il motivo incidentale relativo alla mancata autorizzazione a produrre documenti è stato assorbito

  • artt. 1175, 1375, 1455, 2697 c.c.

    Norme del codice civile richiamate dal ricorrente (es. obblighi di diligenza, esecuzione del contratto, inadempimento, onere della prova): la Corte osserva che la dedotta violazione è in realtà una richiesta di rivalutazione del merito e perciò inammissibile

  • art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) - riforma art. 360 c.p.c.

    La Corte interpreta la riforma come una riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che configura una violazione di legge costituzionalmente rilevante (assenza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione incomprensibile)

  • Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 e Cass. n. 22598/2018 (giurisprudenza richiamata)

    Giurisprudenza richiamata per delimitare il sindacato di cassazione sulla motivazione: non è sufficiente lamentare insufficienza della motivazione, servono i vizi gravi indicati

  • art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma richiamata solo in relazione al deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero in Corte; non incidente sul merito della causa

  • art. 13, comma quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo/riscontro per il versamento del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa la mera rivalutazione del merito: i motivi che chiedono un nuovo apprezzamento delle prove o della credibilità dei testimoni sono inammissibili
  • Per far dichiarare inammissibile una motivazione di merito occorre allegare un fatto storico omesso che sia decisivo e tale che la sua considerazione diversa comporterebbe certamente un esito contrario
  • Le doglianze sulla motivazione sono esaminabili in cassazione solo se configurano vizi estremi (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, inconciliabilità insanabile, incomprensibilità oggettiva)
  • Documenti o circolari aziendali richiamati come elementi di difesa devono essere prodotti e specificamente prospettati in grado di incidere decisamente sulla decisione; la loro mera evocazione non basta
  • Nel giudizio disciplinare per appropriazione di somme o ammanchi di cassa il sindacato di legittimità verifica la corretta applicazione del diritto e la sussistenza di vizi procedurali o motivazionali gravi, ma non rifa' l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito
  • Se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, eventuali ricorsi incidentali condizionati vengono assorbiti e non esaminati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.