Cassazione Civile, Sentenza n. 23294/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato il 29/06/2017 per fatti consistenti nella mancata emissione/consegna dello scontrino fiscale e nell'omesso versamento in cassa di somme percepite in quattro episodi; il ricorrente deduce otto motivi volti a censurare la valutazione probatoria, la carenza motivazionale, l'assenza dell'elemento soggettivo e la non considerazione di una circolare aziendale che escluderebbe la contestabilità di ammanchi inferiori a 10 euro
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza dei presupposti di ammissibilità: i motivi denunciavano in prevalenza difetti di valutazione del merito o mancata assunzione di un fatto decisivo non adeguatamente allegato, profili non sindacabili in cassazione. Il ricorso incidentale condizionato di Autogrill è stato assorbito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama la disciplina riformata: in cassazione è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo la cui diversa considerazione comporterebbe certamente una decisione diversa; il ricorrente non ha allegato un fatto decisivo tale da rendere ammissibile il motivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato con riferimento a denunce di violazione di norme probatorie e di diritto processuale: la Corte osserva che tali censure, quando mirino in realtà a nuova valutazione del materiale probatorio, sono inammissibili in cassazione
art. 414 c.p.c., art. 415 c.p.c., art. 416 c.p.c., art. 421 c.p.c.
Norme sul processo civile e sulle prove; la Corte rileva che la contestazione di mancata acquisizione o ammissibilità documentale può essere rilevante solo se prospettata nei termini che consentono di far emergere un vizio decisivo: qui il motivo incidentale relativo alla mancata autorizzazione a produrre documenti è stato assorbito
artt. 1175, 1375, 1455, 2697 c.c.
Norme del codice civile richiamate dal ricorrente (es. obblighi di diligenza, esecuzione del contratto, inadempimento, onere della prova): la Corte osserva che la dedotta violazione è in realtà una richiesta di rivalutazione del merito e perciò inammissibile
art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) - riforma art. 360 c.p.c.
La Corte interpreta la riforma come una riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che configura una violazione di legge costituzionalmente rilevante (assenza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione incomprensibile)
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 e Cass. n. 22598/2018 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza richiamata per delimitare il sindacato di cassazione sulla motivazione: non è sufficiente lamentare insufficienza della motivazione, servono i vizi gravi indicati
art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma richiamata solo in relazione al deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero in Corte; non incidente sul merito della causa
art. 13, comma quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo/riscontro per il versamento del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la mera rivalutazione del merito: i motivi che chiedono un nuovo apprezzamento delle prove o della credibilità dei testimoni sono inammissibili
- Per far dichiarare inammissibile una motivazione di merito occorre allegare un fatto storico omesso che sia decisivo e tale che la sua considerazione diversa comporterebbe certamente un esito contrario
- Le doglianze sulla motivazione sono esaminabili in cassazione solo se configurano vizi estremi (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, inconciliabilità insanabile, incomprensibilità oggettiva)
- Documenti o circolari aziendali richiamati come elementi di difesa devono essere prodotti e specificamente prospettati in grado di incidere decisamente sulla decisione; la loro mera evocazione non basta
- Nel giudizio disciplinare per appropriazione di somme o ammanchi di cassa il sindacato di legittimità verifica la corretta applicazione del diritto e la sussistenza di vizi procedurali o motivazionali gravi, ma non rifa' l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito
- Se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, eventuali ricorsi incidentali condizionati vengono assorbiti e non esaminati
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