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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06639/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputati, già condannati in primo grado e in appello a pena detentiva per il concorso in falsificazione di documenti e conseguimento di un’indennità assicurativa, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste che aveva confermato la condanna. I motivi erano quattro: 1) nullità della sentenza e vizio di motivazione, con critica alla valutazione del materiale probatorio, alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e alla ricostruzione dei fatti (in particolare sulla pretesa visita abusiva al pronto soccorso da parte di un medico senza registrazione); 2) nullità per violazione delle norme sulla competenza territoriale; 3) nullità per carenza di condizione di procedibilità, deducendo l’invalidità della procura speciale del legale rappresentante della compagnia assicurativa costituita parte civile, ritenuta troppo generica; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attenuanti generiche, ritenute ingiustamente negate nonostante l’incensuratezza degli imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo in parte diretto a una inammissibile rilettura del merito e, per il resto, manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sulla ricostruzione dei fatti sia sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria, ribadendo il carattere eccezionale dell’art. 603 c.p.p. Ha ritenuto il secondo motivo non proponibile in cassazione perché la questione di competenza territoriale non risultava dedotta in appello e, comunque, non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Ha reputato il terzo motivo infondato perché la procura speciale della parte civile richiamava lo specifico sinistro e, per la costituzione di parte civile, non è necessaria l’indicazione analitica dei singoli reati. Ha infine giudicato il quarto motivo inammissibile perché non dedotto in appello e comunque infondato, poiché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e l’incensuratezza non è di per sé decisiva. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.015 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    norma sul concorso di persone richiamata tra i capi di imputazione, senza specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 642, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i ricorsi sono inammissibili

  • art. 476 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i ricorsi sono inammissibili

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove in sede di legittimità

  • art. 603 c.p.p.

    la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro di critica alla valutazione probatoria, ma la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio

  • art. 8 c.p.p.

    la censura sulla competenza territoriale è inammissibile se non dedotta in appello, secondo la regola di specificità del ricorso

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    le questioni non dedotte con l’appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione

  • art. 37 disp. att. c.p.p.

    in tema di costituzione di parte civile, la procura speciale del legale rappresentante di un ente può essere rilasciata in via preventiva senza indicazione dei singoli reati

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi e non richiede l’incensuratezza come elemento sufficiente

  • art. 133 c.p.

    criterio per la commisurazione della pena richiamato nella doglianza sulle attenuanti generiche, respinta per motivazione congrua

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    richiamato per affermare che, dopo la riforma, l’incensuratezza da sola non basta per ottenere le attenuanti generiche

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove sotto forma di vizio di motivazione: la Corte di cassazione controlla la congruità logico-giuridica della motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • La formula dell’"oltre ogni ragionevole dubbio" è rispettata quando l’ipotesi alternativa proposta dalla difesa resta meramente congetturale, priva di riscontri processuali e irragionevole alla luce della motivazione del giudice di merito.
  • La rinnovazione dell’istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; se la decisione di rigetto è sorretta da motivazione sufficiente, il diniego può risultare anche implicitamente dalla struttura argomentativa della sentenza.
  • Le questioni di competenza territoriale, se non dedotte tempestivamente in appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la deduzione tardiva rende la censura inammissibile.
  • Ai fini della costituzione di parte civile da parte di un ente, la procura speciale del legale rappresentante non deve necessariamente indicare i singoli reati, essendo sufficiente il riferimento allo specifico fatto dannoso o all’area dei fatti lesivi degli interessi dell’ente.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi negativi della condotta e non è tenuto a concederle sulla sola base dell’incensuratezza dell’imputato.
  • Quando tutti i motivi risultano inammissibili o manifestamente infondati, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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