Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1239/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione, preceduta dall'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria, nonché gli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione e, in via eventuale, il provvedimento con cui il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento di riesame e successivamente annullato in autotutela la concessione edilizia in sanatoria relativa alle opere, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, oltre alle note e agli atti presupposti e conseguenziali. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. Il provvedimento di autotutela era stato ricevuto dal ricorrente in data da lui stesso dichiarata, ma è stato impugnato soltanto con ricorso notificato il 6 maggio 2026. Quanto all'ordinanza di demolizione, il ricorso contestava indirettamente l'obbligo di rimozione delle opere, intervenuto dopo l'annullamento del condono; dal testo non risultano ulteriori specifici motivi articolati contro l'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la parte del ricorso relativa all'impugnazione del provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria, perché l'atto era stato ricevuto dal ricorrente e impugnato oltre il termine decadenziale. Ha precisato che resta in astratto possibile presentare un'istanza di parte volta all'esercizio dell'autotutela, ma tale istanza non vincola l'Amministrazione. Quanto all'ordinanza di demolizione, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, a seguito del diniego di condono, l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto e non è necessario verificare la conformità urbanistica delle opere né la cosiddetta doppia conformità. Tuttavia, il ricorso contro l'ordinanza è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva presentato un'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, potendo eventualmente impugnare il futuro diniego. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Disciplina l'annullamento d'ufficio della concessione edilizia in sanatoria; il relativo provvedimento, se conosciuto, deve essere impugnato entro il termine decadenziale.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La presentazione di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria fa venir meno l'interesse attuale e concreto alla decisione sull'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, salva la possibilità di impugnare l'eventuale diniego.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il provvedimento richiama il principio per cui, dopo il diniego di condono, l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto; la disposizione non è espressamente citata nel testo, ma il riferimento è alla disciplina dell'ordine di demolizione.

Massime di principio

  • Il provvedimento di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia in sanatoria deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza; la sua impugnazione tardiva è irricevibile.
  • La presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 determina, secondo l'orientamento richiamato, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l'ordinanza di demolizione, poiché l'interessato potrà impugnare l'eventuale diniego di sanatoria.
  • A seguito del diniego di condono, il Comune deve adottare l'ordine di demolizione, che costituisce atto dovuto; non è necessario verificare nuovamente la conformità delle opere allo strumento urbanistico né la doppia conformità.
  • La mera possibilità per il privato di sollecitare l'esercizio dell'autotutela non comporta un obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'atto né rende la relativa istanza vincolante per l'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.