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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24829/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di un socio e della società di cui era socio, recuperando a tassazione maggiori redditi di capitale derivanti da utili extrabilancio accertati in capo alla società. Nel corso del contenzioso le parti avevano concluso accordi conciliativi, poi non perfezionatisi per mancato pagamento delle somme pattuite, con conseguente riattivazione del giudizio e della riscossione. In relazione alla posizione del socio deceduto, il giudizio era stato interrotto e poi riassunto dall'Ufficio. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello nei confronti del defunto perché l'Agenzia non avrebbe riassunto il processo nei confronti degli eredi con rituale instaurazione del contraddittorio. Con unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario, una volta proposta l'istanza di riassunzione del giudizio interrotto, l'onere di provvedere alle ulteriori comunicazioni e notifiche non grava sulla parte istante ma segue la sequenza officiosa prevista dalla legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della società contribuente, rimasta intimata e non specificamente censurata in cassazione. Ha invece accolto il ricorso nei confronti dell'erede del contribuente deceduto, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva posto a carico dell'Ufficio l'onere di notificare l'istanza di riassunzione agli eredi. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale posizione e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario interrotto la prosecuzione segue una sequenza officiosa: presentata l'istanza di riassunzione, il Presidente fissa l'udienza e la segreteria cura le comunicazioni previste; non grava sulla parte istante un autonomo onere di notificare l'istanza agli eredi per instaurare il contraddittorio.

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    Le comunicazioni di segreteria si inseriscono nel subprocedimento di riassunzione del processo tributario interrotto, quale meccanismo officioso di prosecuzione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La norma di rinvio al rito civile non opera quando è incompatibile con la disciplina speciale del processo tributario, in particolare nel subprocedimento di riassunzione del processo interrotto.

  • art. 380 bis cod. proc. civ.

    Richiamo al procedimento camerale non partecipato nel quale è stata trattata la causa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario interrotto per morte della parte, la riassunzione è governata da una disciplina speciale e officiosa: l'istanza della parte determina la prosecuzione secondo gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 546/1992, senza trasferire sulla parte stessa l'onere di notificare l'istanza agli eredi.
  • La disciplina del processo civile richiamata in via sussidiaria non si applica quando risulti incompatibile con la speciale sequenza procedimentale del rito tributario.
  • Se la sentenza di merito fonda l'estinzione o l'inammissibilità del giudizio su un onere di notifica non previsto dalla disciplina tributaria speciale, la decisione è censurabile per violazione di legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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