Cassazione Penale, Sentenza n. 19848/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cuttone ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere. Le censure riguardano la presunta carenza di gravità indiziaria rispetto ai capi di imputazione: partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra (art. 416-bis), concorso in turbata libertà degli incanti e tentata estorsione aggravata (artt. 110, 353, 629, 628 co.3 n.3), nonché la contestata applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e l'omessa considerazione, ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., dell'età avanzata (ultraottantenne) come fattore ostativo alla custodia cautelare senza esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il compendio indiziario, fondato principalmente su intercettazioni (captazioni tramite spyware) e su una precedente condanna definitiva per partecipazione a Cosa Nostra, giustifica la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati. Le intercettazioni hanno evidenziato l'esistenza di un meccanismo di "tassa" imposto dalla famiglia mafiosa locale e il ruolo apicale dell'imputato quale referente territoriale ("zu Nino Cottone"), nonché la sua ingerenza nell'organizzazione di pressioni/condotte minacciose verso un imprenditore. Quanto all'eccezione dell'età, la Corte ha ritenuto che, pur sussistendo la regola di non adeguatezza della custodia per ultrasettantenni salvo esigenze cautelari eccezionali, nel caso concreto il Tribunale ha adeguatamente motivato che la perdurante posizione di vertice e la capacità di presidio del territorio determinano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che prevalgono sulle esigenze di tutela della salute. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; disposta la comunicazione ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Rilevata la partecipazione all'associazione mafiosa e il ruolo di vertice dell'indagato; la gravità indiziaria è sostenuta da intercettazioni e precedente condanna definitiva
art. 416-bis.1 cod. pen.
Contestata aggravante speciale per "avvalersi delle condizioni" mafiose; il Tribunale ha ritenuto che le condotte emerse nelle intercettazioni dimostrino l'uso di tali condizioni per agevolare l'associazione
artt. 110, 353 cod. pen.
Riferiti alla turbata libertà degli incanti; le intercettazioni sono state valutate come indice di condotte volte a pilotare procedure esecutive tramite "tassa" e interventi di emissari
artt. 56, 110, 629, 628 co.3 n.3 cod. pen.
Riguardano il concorso in tentata estorsione aggravata: le conversazioni captate hanno documentato il mandato e le pressioni esercitate tramite emissari nei confronti della vittima
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai profili di gravità indiziaria; la Corte conferma che la valutazione probatoria delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito
art. 275, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede che per soggetti ultrasettantenni la custodia cautelare è incompatibile salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; il Tribunale ha ritenuto che tali esigenze sussistano per il ruolo apicale e la pericolosità sociale dell'indagato
art. 275, comma 3 e comma 4-bis cod. proc. pen.
Comma 3: presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; comma 4-bis: prevede misure alternative per condizioni di salute gravi. La Corte ha osservato che non sono state allegate condizioni di salute incompatibili con la custodia e che il comma 4 può prevalere sul comma 3 se sussistono esigenze eccezionali
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Dispositivo comunicativo da eseguire in ragione della perdurante efficacia della misura cautelare; la sentenza dispone gli adempimenti comunicativi conseguenti
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni (anche tramite spyware) è questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione può essere sindacata solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- Una precedente condanna definitiva per associazione mafiosa e risultanze investigative che attestano un ruolo di vertice incrementano significativamente la gravità indiziaria e la pericolosità sociale
- Per soggetti ultrasettantenni la custodia cautelare è normalmente da evitare, ma tale presunzione può essere superata se il giudice di merito motiva l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilievo (es. ruolo apicale e capacità di presidio del territorio)
- Per ottenere che l'età o le condizioni di salute incidano sulla custodia cautelare è necessario allegare e provare specifiche condizioni cliniche incompatibili con la detenzione (richiamo al comma 4-bis dell'art. 275 c.p.p.)
- Le contestazioni sull'interpretazione delle intercettazioni richiedono argomentazioni specifiche che dimostrino illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito; mere alternative interpretative non sono sufficienti in sede di legittimità
- In presenza di reati di tipo mafioso e di concrete evidenze di condotte volte a "tassare" o influenzare procedure pubbliche, il giudice tende a privilegiare le esigenze di tutela della collettività rispetto a considerazioni individuali, se adeguatamente motivate
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