Cassazione Civile, Ordinanza n. 11847/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta ad ottenere la riliquidazione della pensione già in godimento, con inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili. La Corte d'appello aveva accolto la domanda. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che dovesse operare la decadenza c.d. estintiva o tombale prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 4, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, e dall'art. 252 disp. att. c.p.c., con conseguente estinzione integrale del diritto alla riliquidazione e, comunque, preclusione dei ratei maturati anteriormente al triennio precedente la domanda giudiziale. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondato il motivo sulla decadenza, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nelle domande di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute, la decadenza non estingue l'intero diritto alla riliquidazione, ma incide solo sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio precedente la domanda giudiziale. La Corte ha inoltre precisato che non vi è regolazione delle spese perché il controricorso era inammissibile per difetto di procura speciale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
La decadenza previdenziale è richiamata dall'INPS come causa estintiva; la Corte, in linea con la giurisprudenza consolidata, ne limita l'efficacia alle differenze sui ratei pregressi nei casi di riliquidazione di pensioni già riconosciute.
d.l. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, lett. d)
Norma invocata dall'ente previdenziale per sostenere l'applicazione della decadenza alla domanda di riliquidazione pensionistica.
disp. att. c.p.c., art. 252
Richiamato insieme alla disciplina della decadenza per sostenere la pretesa estinzione del diritto.
d.l. n. 103 del 1991, art. 6
La Corte lo richiama per affermare la natura sostanziale del termine di decadenza e per evidenziare che esso determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
Richiamato nel dispositivo quale parametro per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto la riliquidazione di una pensione già liquidata, la decadenza previdenziale non comporta necessariamente l'estinzione dell'intero diritto alla rideterminazione del trattamento, ma opera soltanto sulle differenze economiche relative ai ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- Il termine di decadenza in materia previdenziale ha natura sostanziale e incide sui ratei pregressi, con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale limitatamente alla parte coperta da decadenza.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è consolidata in un determinato senso interpretativo, il ricorso che ne solleciti il superamento senza offrire argomenti nuovi è destinato al rigetto.
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