Cassazione Penale, Sentenza n. 3792/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro probatorio del 26/09/2020. Ha contestato che l'ordinanza avrebbe confuso il sequestro probatorio con il sequestro preventivo e che la motivazione fosse insufficiente e meramente ripetitiva della norma, senza specificare l'effettiva necessità dell'acquisizione delle cose (in particolare non erano indicate le particelle catastali interessate dalla s.c.i.a. e si sarebbe trattato solo di un tentativo di prolungare il vincolo di indisponibilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nonostante un errore formale nell'intestazione dell'ordinanza (riferimento a un inesistente sequestro preventivo), la sostanza del provvedimento richiama correttamente il sequestro probatorio, le relative norme di rito e la giurisprudenza. Il Tribunale del riesame aveva esposto, seppure sinteticamente, le risultanze istruttorie e motivato la necessità di ulteriori indagini "allo stato" per chiarire l'estensione dei lavori e le particelle interessate; tali valutazioni non sono state efficacemente contestate nel ricorso. Per manifesta infondatezza dell'impugnazione la Corte ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma del codice di rito relativa al sequestro probatorio
La Corte osserva che l'ordinanza richiama le norme e la giurisprudenza applicabili al sequestro probatorio e ne valuta la motivazione in termini di necessità di ulteriori accertamenti e conservazione delle cose rilevanti per l'indagine.
Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 (Pino, Rv. 278542)
Giurisprudenza evocata dal Tribunale per sostenere i principi applicabili al sequestro probatorio, in particolare la possibilità di adottare la misura quando sussistono esigenze probatorie e incertezze che richiedono accertamenti sul luogo.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione ai criteri per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e alle conseguenze dell'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre che, in caso di inammissibilità del ricorso senza giustificato motivo, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; nella specie la somma è stata fissata in € 3.000,00.
Massime di principio
- Sequestro probatorio e sequestro preventivo sono istituti diversi: un errore formale nell'intestazione non è decisivo se la motivazione e il dispositivo mostrano che si trattava di sequestro probatorio.
- Anche il sequestro probatorio richiede una motivazione adeguata che espliciti la necessità della custodia delle cose per esigenze probatorie o investigative; la motivazione può essere sintetica ma deve consentire di comprendere il nesso causale con le esigenze investigative.
- Contestazioni generiche o tardive della motivazione in sede di cassazione sono destinate a essere considerate inammissibili se non hanno contestato in modo puntuale l'iter argomentativo già svolto in sede di riesame.
- Quando si impugna un sequestro probatorio, è utile indicare elementi precisi (es. particelle catastali, documentazione tecnica, elementi che dimostrino l'inesistenza della necessità probatoria) e sollevare tali censure già nella fase di riesame.
- La manifesta infondatezza dell'impugnazione può portare non solo al rigetto ma anche alla condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso.
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